(1) Per ogni capo ripartizione e ufficio, il direttore generale dell'azienda speciale unità sanitaria locale nomina con proprio provvedimento un sostituto che fa le veci del titolare ogni qualvolta questo sia assente o impedito e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla copertura ordinaria della stessa.
(2) La sostituzione del capo ripartizione è affidata di regola ad un capo ufficio della ripartizione, la sostituzione del capo ufficio ad un altro capo ufficio della stessa ripartizione o ad un dipendente dello stesso ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
(3) Con decorrenza dal giorno delle dimissioni, della revoca dell'incarico o della rinuncia allo stesso, rispettivamente con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno di assenza dal servizio del titolare, l'indennità di funzione viene corrisposta al suo sostituto. In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio l'indennità continua ad essere corrisposta anche al titolare secondo le modalità previste per la corresponsione dello stipendio.
(4) In casi di particolare necessità il direttore generale dell'azienda speciale unità sanitaria locale può affidare temporaneamente al capo ripartizione o al dirigente amministrativo del presidio ospedaliero la direzione di un'altra ripartizione o di un ufficio o ad un capo ufficio la direzione di un altro ufficio della stessa ripartizione.
(5) In caso di vacanza, di assenza o impedimento del titolare, in mancanza di un sostituto le funzioni dirigenziali sono esercitate dal diretto superiore.