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In vigore al: 21/11/2014

g) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 11)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1999)
2

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 4 maggio 1999, n. 21

Capo I
Disposizioni in materia di spesa

Art. 1-4.   2)

2)

Omissis.

Art. 5   3)

3)

Riportato al n. VIII - A/q.

Art. 6   4)

4)

L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 7-8.   2)

2)

Omissis.

Art. 9   3)

3)

Riportato al n. VIII - A/q.

Art. 10-11.   2)

2)

Omissis.

Capo II
Altre disposizioni

Art. 12   5)

5)

Reca modifiche alla L.P. 11 giugno 1975, n. 27.

Art. 13   6)

6)

Integra l'art. 10 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

Art. 14   7)

7)

Sostituisce l'art. 39, comma 3, della L.P. 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 15   8)

8)

Reca modifiche alla L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 16   9)

9)

Reca modifiche alla L.P. 6 settembre 1973, n. 61.

Art. 17   10)

10)

Integra l'art. 8 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 3.

Art. 18   11)

11)

Modifica l'art. 3, comma 2, della L.P. 19 marzo 1991, n. 5.

Art. 19   12)

12)

Modifica l'art. 11 della L.P. 21 gennaio 1987, n. 2.

Art. 20   13)

13)

Reca modifiche alla L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 21   14)

14)

Reca modifiche alla L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 22 (Trasformazione dell'indennità di buonuscita e norme sulla previdenza complementare)

(1) Per il personale della Provincia autonoma di Bolzano nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata il trattamento di fine servizio è disciplinato, con decorrenza dal 1° luglio 1999, dall'articolo 2120 del codice civile nonché, nei limiti consentiti, dalla contrattazione collettiva a livello provinciale. Dal trattamento di fine rapporto spettante ai sensi del predetto articolo è detratta l'indennità di fine servizio, comunque denominata, maturata a carico degli enti di previdenza obbligatoria o presso gli enti di provenienza, in caso di passaggio per legge. Fino a quando non sarà diversamente disciplinato dalla contrattazione collettiva, continuano ad applicarsi le norme provinciali che consentono di concedere acconti sul trattamento comunque denominato di fine rapporto.

(2) L'indennità di buonuscita maturata fino al 30 giugno 1999 ai sensi della vigente disciplina provinciale viene determinata secondo la normativa medesima e si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi a tale data, con il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 2120, 4° e 5° comma, del codice civile, detratti gli acconti già corrisposti.

(3) La determinazione della misura, delle modalità e dei termini di contribuzione ai Fondi pensione complementare è demandata, in base ai principi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modifiche, ad apposito accordo tra le amministrazioni di cui al comma 1 e le organizzazioni sindacali. In attesa dell'emanazione della normativa statale per la piena applicazione della disciplina sul trattamento di fine rapporto, se non diversamente disciplinato dalla contrattazione sindacale, il versamento al fondo pensione di tutte le quote del trattamento stesso, come definite dalla contrattazione, viene effettuato dopo l'emanazione del decreto ministeriale con il quale verrà soppressa la ritenuta INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) ai fini dell'indennità premio di servizio.

(4) Con decorrenza 1° luglio 1999 sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente articolo nonché, in particolare:

  • a)  l' articolo 125, commi 1 e 2, della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come sostituito dall'articolo 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4;
  • b)  l' articolo 27 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17;
  • c)  l' articolo 54 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

Art. 23   15)

15)

Modifica l'art. 15 della L.P. 14 dicembre 1998, n. 12.

Art. 24 (Modifica alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, recante "Modifiche di leggi provinciali e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1998")

(1) I commi 5, 6 e 8 dell'articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, sono abrogati.

Art. 25 (Modifica alla legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 15, recante "Contributi a favore di Comuni, Consorzi ed altri Enti per l'acquisizione di terreni, per la progettazione e l'apprestamento di infrastrutture per la costruzione di zone commerciali")

(1) Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 4 e l'articolo 5 della legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 15, e successive modifiche.

Art. 26   16)

16)

Modifica l'art. 22 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 27   17)

17)

Modifica l'art. 8 della L.P. 10 luglio 1996, n. 15.

Art. 28   18)

18)

Modifica l'art. 33 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.

Art. 29   19)

19)

Reca modifiche alla L.P. 6 aprile 1993, n. 8.

Art. 30   20)

20)

Integra l'art. 12 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7.

Art. 31   21)

21)

Modifica l'art. 12 della L.P. 25 luglio 1970, n. 16.

Art. 32   22)

22)

Reca modifiche alla L.P. 4 settembre 1976, n. 40.

Art. 33   23)

23)

Sostituisce l'art. 8 della L.P. 23 agosto 1978, n. 49.

Art. 34   24)

24)

Integra l'art. 1 della L.P. 29 marzo 1983, n. 10.

Art. 35   25)

25)

Integra l'art. 4 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 4.

Art. 36   2)

2)

Omissis.

Art. 37   26)

26)

Reca modifiche alla L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

Art. 38   27)

27)

Integra l'art. 40/quater della L.P. 30 ottobre 1973, n. 77.

Art. 39   28)

28)

Modifica l'art. 2 della L.P. 10 agosto 1989, n. 4.

Art. 40

(1)(2)(3)  29)

(4)  30)

29)

Reca modifiche alla L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

30)

Modifica l'art. 15 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

Art. 41   31)

31)

Reca modifiche alla L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 42   32)

32)

Integra l'art. 22 della L.P. 7 aprile 1997, n. 6.

Art. 43   33)

33)

Modifica l'art. 15 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

Art. 44   34)

34)

Reca modifiche alla L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

Art. 45-50.   35)

35)

Abrogati dall'art. 26, comma 12 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.

Art. 51 (Clausola d'urgenza)

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Tabella A e B 2)

2)

Omissis.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionActionAltre disposizioni
ActionActionTabella A e B
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
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ActionActionIndice cronologico