Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 4 maggio 1999, n. 21
(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare le spese connesse alla partecipazione della Provincia alla Comunità di lavoro delle regioni alpine ARGE ALP sulla base del relativo statuto.
(2) La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad anticipare, laddove la Provincia stessa sia responsabile della realizzazione di singoli progetti e anche per conto delle altre regioni partecipanti, le spese necessarie.
(3) Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1999 (capitolo 102265) la spesa di lire 253 milioni. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.