(1) Per l'esecuzione dei controlli e il rilascio dei relativi certificati prescritti dalla disciplina comunitaria o da altre norme statali o provinciali sui prodotti agricoli o su quelli derivati dalla loro lavorazione o trasformazione, la Provincia autonoma di Bolzano può avvalersi di organismi di diritto privato aventi specifiche competenze nel settore e svolgenti funzioni di pubblico interesse, accreditati dalla Provincia autonoma di Bolzano.
(2) La Giunta provinciale determina i criteri per l'eventuale rimborso, parziale o completo, delle spese sostenute dagli organismi per l'attività di controllo.3)