(1) Il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, può stabilire l'affidamento al gestore del PRA delle attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e dei relativi controlli, nonché dell'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento.
(2) La Giunta provinciale potrà inoltre affidare, con apposita convenzione, anche a soggetti diversi dal gestore del PRA, l'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione prevista all'articolo 14, comma 2.
(3) In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale può affidare all'Automobile Club d'Italia (ACI) quale ente gestore del PRA, con apposita convenzione di durata massima di due anni, le attività di liquidazione, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta e relativi controlli nonché di applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento, prevedendo un compenso comunque non superiore alle condizioni previste dal decreto del Ministero delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 52, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.40)