(1) L'ammontare dell'imposta provinciale di trascrizione è determinato per tipo e potenza dei veicoli nonché per le altre formalità di trascrizione sulla base di un'apposita tariffa approvata con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(2) Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del codice civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.
(3) Con provvedimento da emanare entro il 31 ottobre di ogni anno e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre variazioni di tariffa, nei limiti di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
(4) Per l'anno 1999 si applica la misura dell'imposta provinciale di trascrizione stabilita con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(5) Per le formalità di competenza della Provincia relative agli atti soggetti ad IVA rimane ferma sino al 31 dicembre 2016 l’applicazione della misura fissa della tariffa dell’imposta provinciale di trascrizione approvata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3. 32)