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In vigore al: 21/11/2014

n) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 81)
Modifiche di leggi provinciali e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1998

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° settembre 1998, n. 36.

Art. 1   2)

2)

Reca modifiche alla L.P. 14 dicembre 1974, n. 37.

Art. 2 (Alto Adige Marketing)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a costituire una società di capitale che abbia la competenza per il marketing turistico della provincia di Bolzano e che - sfruttando in modo particolare le sinergie - abbia come obiettivo la collaborazione con gli altri settori economici a livello promozionale. La partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano al capitale della società è stabilita per una quota del 50 per cento fino ad un massimo di lire 300 milioni (capitolo 12250). La restante quota del 50 per cento proviene dalla partecipazione di associazioni, federazioni, nonché di enti pubblici, enti privati e società. L'atto costitutivo e lo statuto della società di capitale sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale.

(2) La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla società un finanziamento annuale e a mettere - gratuitamente o ad un canone di locazione ridotto - a disposizione della stessa, in considerazione della sua funzione pubblica, immobili, arredamenti ed attrezzature.

(3) L'azienda provinciale per la promozione turistica di cui al capo I della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, verrà soppressa con decreto dell'assessore competente in materia di turismo, che dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Da tale giorno la società subentra in tutti i rapporti giuridici in atto dell'azienda provinciale. Con effetto dalla soppressione dell'azienda provinciale per la promozione turistica è abrogato il capo I della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33.

(4) Il personale di ruolo che all'entrata in vigore della presente legge presta servizio presso l'azienda provinciale per la promozione turistica, può optare per un rapporto di lavoro di diritto privato con la costituenda società di capitale. La società è tenuta ad assumere tale personale e a garantire al medesimo, all'atto dell'assunzione e nel rispetto della qualifica funzionale, un trattamento economico almeno equivalente a quello maturato presso l'amministrazione provinciale ai fini del calcolo del trattamento di pensione. Il personale di ruolo può optare, sino a sessanta giorni dalla relativa comunicazione scritta, per l'assunzione da parte della società di capitale e ha diritto nei sei mesi successivi alla riassunzione da parte dell'amministrazione provinciale. La mancata risposta, entro il termine stabilito, da parte dei dipendenti cui è stata inviata la comunicazione scritta vale quale decisione di permanenza presso l'amministrazione provinciale. Il personale assunto dalla società di capitale è autorizzato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, ad optare entro novanta giorni, a pena di decadenza, per il trattamento pensionistico dei dipendenti della pubblica amministrazione INPDAP. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione provinciale, ai dipendenti che hanno optato per il rapporto di lavoro con la società di capitale verrà corrisposto il trattamento di buonuscita spettante ai sensi delle relative disposizioni.

(5)(6)  3)

(7) La Giunta provinciale provvede alla diminuzione della dotazione organica complessiva del ruolo generale in misura corrispondente alle unità di personale che optano per il trasferimento alla società ai sensi del comma 4.

(8)  3)

massimeDelibera N. 3839 del 25.10.2004 - Alto Adige Marketing S.c.r.l. - Approvazione della modifica dello statuto societario (modificata con delibera n. 2283 del 30.06.2008)
3)

Abrogati dall'art. 24 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 3   4)

4)

Integra l'art. 7 della L.P. 12 dicembre 1997, n. 17.

Art. 4   5)

5)

Omissis.

Art. 5   6)

6)

Integra l'art. 16 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

Art. 6   7)

7)

Sostituisce l'art. 16, comma 7, della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

Art. 7   8)

8)

Sostituisce l'art. 2 della L.P. 17 marzo 1992, n. 9.

Art. 8   9)

9)

Integra la L.P. 29 ottobre 1958, n. 7.

Art. 9-10.   10)

10)

Abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

Art. 11   11)

11)

Modifica l'art. 2, comma 4, della L.P. 28 giugno 1983, n. 19.

Art. 12-13.   5)

5)

Omissis.

Art. 14 (Clausola d'urgenza)

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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