(1) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a cofinanziare iniziative nel settore dell'agricoltura contenute in programmi di intervento approvati dalla Commissione Europea nella misura da essi prevista.
(2) Per il finanziamento di iniziative nel settore dell'agricoltura contenute in programmi di intervento approvati dalla Commissione Europea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20/bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.
(3) Per le iniziative di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a sostenere le spese per anticipare all'organismo pagatore anche le quote a carico dell'Unione europea e dello Stato. Le modalità per l'anticipazione e la restituzione delle risorse così anticipate vengono definite dalla Giunta provinciale.7)