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In vigore al: 21/11/2014

e) LEGGE PROVINCIALE 6 giugno 1997, n. 91)
Autorizzazione alla costituzione di una Scuola superiore provinciale di servizio sociale

1)

Pubblicata nel B.U. 17 giugno 1997, n. 27.

Art. 1 (Autorizzazione alla costituzione di una Scuola superiore provinciale di servizio sociale)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a costituire una Scuola provinciale superiore di servizio sociale per la formazione socio-pedagogica, di assistenza sociale e di amministrazione dei servizi sociali secondo il regolamento di esecuzione della presente legge, nel quale, in base ai requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, vanno stabiliti l'ordinamento didattico dei corsi di diploma in pedagogia sociale, assistenza sociale ed amministrazione dei servizi sociali, i criteri per l'accesso a tali corsi, i requisiti richiesti per il personale docente e le modalità per il conseguimento del diploma.

(2) Il diploma conseguito nella scuola costituita ai sensi del comma 1 abilita all'iscrizione nell'albo professionale, qualora l'iscrizione sia presupposto per l'esercizio della professione.

(3) Per l'attivazione dei corsi di cui al comma 1 la Giunta provinciale può stipulare specifiche convenzioni con le università italiane o con quelle di paesi dell'area linguistica tedesca, anche ai fini del riconoscimento, parziale o totale, degli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di studio predetti per il proseguimento degli studi volti al conseguimento di diplomi di laurea o diplomi universitari affini.

(4) La Giunta provinciale gestisce la Scuola superiore direttamente o convenzionandosi con un gestore privato o creando un apposito ente gestore.

Art. 2 (Disposizione finanziaria)

(1) Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge saranno autorizzate con successivo provvedimento di legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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