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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 7 aprile 1997, n. 51)
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini

1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1997, n. 33.

Art. 1 (Definizione)

(1) Sono rifugi alpini agli effetti della presente legge:

  1. gli edifici situati in alta montagna e di difficile accesso, sufficientemente attrezzati per il ricovero e il pernottamento degli alpinisti ed escursionisti;
  2. gli edifici che, oltre a possedere le caratteristiche di cui alla lettera a), dispongano di un'attrezzatura per un comodo pernottamento o anche per brevi soggiorni.

(2) Si considerano di difficile accesso gli edifici raggiungibili attraverso sentieri, mulattiere e simili e che, in ogni caso, non siano accessibili tramite linee di trasporto funiviario in servizio pubblico ovvero strade di uso pubblico.

(3) Si considerano sufficientemente attrezzati gli edifici dotati di servizio di cucina, di un locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande ovvero a soggiorno, di un locale destinato al pernottamento e di un locale destinato all'alloggio del gestore. I rifugi alpini devono, inoltre, essere forniti di adeguati servizi igienico-sanitari e di regola devono disporre di un locale di fortuna sempre aperto durante il periodo di chiusura.

(4) I rifugi alpini devono essere ubicati in zone di effettivo interesse alpinistico, in modo da costituire utili basi di appoggio per escursioni o salite nella relativa zona, assolvendo così una funzione essenziale di interesse pubblico.

Art. 2 (Sostegno di investimenti)

(1) Per investimenti promossi da rifugi alpini ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi i seguenti sostegni:

  1. contributi a fondo perduto fino al 70 per cento della spesa ammessa; 2)
  2. mutui a tassi agevolati ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9; il relativo equivalente di sovvenzione non dovrà superare l'entità prevista dalla lettera a) del presente articolo.

(2) Per investimenti imposti dalle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza nonché per il risanamento di teleferiche possono essere concessi sostegni fino all'80 per cento della spesa ammessa, qualora i relativi costi d'investimento risultino essere sproporzionatamente alti rispetto alle entrate derivanti dall'esercizio del rifugio alpino.3)

(3) I sostegni previsti dalla presente legge possono essere concessi esclusivamente a favore di rifugi alpini ai sensi dell'articolo 1 che non siano di proprietà o in concessione dell'Alpenverein Südtirol (AVS) o del Club Alpino Italiano (CAI).

(4) Il sostegno è revocato, qualora entro 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data dell'ultima fattura ammessa al sostegno venisse mutata la destinazione di rifugio alpino ai sensi dell'articolo 1. La restituzione del sostegno avviene in proporzione alla durata residua.4)

2)
La lettera a) dell'art. 2 comma 1 è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.
3)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.
4)
L'art. 2, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 3 (Iniziative ammesse a contributi)

(1) Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:

  1. costruzione e manutenzione di impianti per lo smaltimento delle acque, di impianti di depurazione ed interventi finalizzati al risparmio di acqua ed alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto ecologico-ambientale;
  2. costruzione e manutenzione di acquedotti e bacini di raccolta per l'approvvigionamento e lo smaltimento delle acque per i rifugi alpini;
  3. costruzione e manutenzione di teleferiche per il rifornimento dei rifugi alpini;
  4. costruzione di impianti radiofonici e telefonici, nonché di impianti per la produzione di energia elettrica;
  5. ricostruzione, ampliamento, manutenzione ed arredamento di rifugi alpini esistenti,
  6. acquisto di veicoli speciali per il trasporto di persone e merci, qualora non sussistano altri mezzi di trasporto economicamente sostenibili.

(2) Gli aiuti di cui alla lettera f) del comma 1 possono essere concessi anche ai gestori di rifugi alpini dell'Alpenverein Südtirol (AVS) o del Club Alpino Italiano (CAI).5)

5)
L'art. 3 è stato integrato dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

Art. 4 (Criteri di applicazione)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina i criteri e le modalità per la concessione dei sostegni non espressamente specificati dalla presente legge, tenendo conto dei compiti istituzionali pubblici svolti dai rifugi alpini. In ogni caso dovrà essere attribuita priorità agli interventi a favore degli investimenti ecologici.

(2)6)

massimeDelibera 14 settembre 2009, n. 2264 - Approvazione dei criteri di applicazione della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini". Revoca della delibera della Giunta provinciale dd. 5 aprile 2004, n. 1130 (modificata con delibera n. 1606 del 24.10.2011)
6)
L'art. 4 è stato modificato dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7; il comma 2 è stato successivamente abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 5 7)

7)
Omissis.

Art. 6 (Pubblicazione - Esame CE)

(1) La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dopo la decisione favorevole della commissione europea ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.8)

8)
A seguito della comunicazione della Commissione Europea - Direzione Generale IV - concorrenza del 19 giugno 1997, secondo la quale le provvidenze in favore dei rifugi alpini di cui alla legge provinciale in oggetto non ricadono nel disposto dell'articolo 92 del trattato CE, ai sensi del punto 2.1) della disciplina comunitaria degli aiuti in favore delle piccole e medie imprese (GUCE-C213 del 23 luglio 1996) e, quindi la presente legge non avrebbe dovuto dar luogo a notifica alla Commissione, con nota del 1° luglio 1997, prot. n. 39.1/11.02.06/652-5, il Presidente della giunta provinciale ha ritirato la notifica stessa.

Art. 7 (Norma transitoria)

(1) Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle domande ancora inevase.9)

9)
L'art. 7 è stato aggiunto dall'art. 17 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.