(1) Per investimenti aziendali promossi da piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, possono essere concessi aiuti entro i limiti della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alle PMI.
(2) Sono considerate PMI quelle imprese che rispondono alla definizione di cui alla disciplina comunitaria in vigore.
(3) L'agevolazione di investimenti di carattere generale di grandi imprese e in casi eccezionali, specificamente motivati, di PMI è possibile se l'agevolazione non è esentata da regolamenti comunitari, mediante notifica e l'approvazione del caso specifico ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e nel rispetto dei limiti determinati dalla Commissione Europea. Non sono soggetti all'obbligo di notifica gli aiuti che non superano il limite "de minimis" ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore.11)
(4) Per investimenti aziendali promossi da microimprese e PMI svolgenti attività che non formano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea, possono essere concessi aiuti fino all'intensità del 40 per cento delle spese sostenute, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.12)
(5) Nell’ambito della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato sono concessi aiuti con una maggiorazione sul tasso di base, specialmente per particolari qualificazioni, per aziende in aree strutturalmente deboli e per aziende con la certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro.13)
(6) Nell’ambito della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato si dà la precedenza specialmente a investimenti nel servizio di prossimità, a investimenti di aziende in aree strutturalmente deboli e a investimenti di aziende con la certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro.13)