(1) Al fine di valorizzare la produzione provinciale di tutti i settori economici all'interno ed all'esterno del mercato comune europeo, allo scopo di ampliare i mercati di sbocco e di raggiungere dimensioni produttive ottimali, la Provincia promuove le seguenti iniziative:
(2) La Provincia può realizzare direttamente o per il tramite di società controllate o organismi appositamente incaricati le iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e d), e rimborsare loro le spese sostenute. 31)
(3) A copertura del rischio connesso con le garanzie emesse ai sensi della lettera d) del comma 1 è istituito presso la Provincia, o presso le società controllate o gli organismi di cui al comma 2, un fondo con una dotazione minima di 5 milioni di euro. Detto fondo può anche essere alimentato con una quota parte dei rientri del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. In tal caso gli importi in questione affluiscono direttamente al fondo. 32)