(1) La Provincia autonoma di Bolzano può concedere aiuti diretti a sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese individuali e di società costituite da lavoratori o dipendenti licenziati a seguito di fallimento, di procedura concorsuale, di cessazione dell’attività aziendale per mancanza di eredi, di chiusura dell’azienda o di consistenti riduzioni di personale. Possono altresì essere concessi aiuti per l’acquisizione di imprese che si trovano in una situazione del genere. Alle imprese costituite in forma cooperativa si applicano le disposizioni della .
(2) Gli aiuti di cui al comma 1, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, possono essere concessi per investimenti di cui al capo II nonché per iniziative di cui ai capi V, VI e VIII della presente legge. Possono essere concessi anche aiuti per la formazione di scorte di materie prime e semilavorati nonché per la locazione di immobili destinati a scopi aziendali. Inoltre possono essere finanziati i costi relativi all’utilizzazione temporanea di personale altamente qualificato da destinare ad attività di potenziamento o riorganizzazione delle imprese .26)