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In vigore al: 21/11/2014

g) Legge provinciale13 febbraio 1997, n. 41)
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 marzo 1997, n. 13.

Art. 2/bis (Obblighi)                         delibera sentenza

(1)  Per un periodo massimo di 15 anni la destinazione economica di beni agevolati ai sensi della presente legge non può essere mutata. Per il medesimo periodo tali beni non possono essere alienati o dati in locazione, nè l'azienda alla quale appartengono può essere data in affitto, nè possono essere costituiti diritti reali sui beni. Con i criteri d'applicazione della presente legge, il periodo massimo di 15 anni può essere ridotto per determinate categorie di beni d'investimento, in modo differenziato a seconda delle varie forme di cessione o di costituzione di diritti citate.

(2)  La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza dei termini previsti ai sensi del comma 1. Sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali.

(3) La Giunta provinciale può rinunciare alla revoca del contributo, se la violazione degli obblighi è da ricondurre ad un incidente, una malattia o un decesso che limita gravemente e durevolmente la prosecuzione dell’attività aziendale. Lo stesso vale anche nel caso di danni causati da incendio, furto o incidente. Inoltre la Giunta provinciale può rinunciare alla revoca del contributo in casi motivati di importanza straordinaria e strategica per il mantenimento del livello occupazionale e il tessuto economico.6) 

(4)  In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni agevolati possono essere alienati, dati in locazione o in affitto ovvero possono essere costituiti diritti reali sui beni stessi a favore di imprese che detengono una quota di almeno il 30 per cento della società beneficiaria del contributo ovvero a società delle quali l'impresa beneficiaria del contributo detiene almeno una quota del 30 per cento oppure a società i cui soci – a seguito di una scissione della società beneficiaria di contributo o a seguito della costituzione di una nuova società senza la partecipazione di soci terzi – corrispondano per almeno il 30 per cento ai soci della società beneficiaria di contributo; questo a condizione che il terzo che acquisisce il bene dichiari per iscritto di assumersi gli obblighi previsti dalla presente legge.

(5)  In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni agevolati possono essere alienati, dati in locazione o in affitto a persone ovvero possono essere costituiti diritti reali sui beni stessi a favore o di persone che abbiano vincoli di parentela entro il terzo grado o che siano affini in linea retta con il beneficiario o la beneficiaria del contributo, a condizione che il terzo che acquisisce il bene dichiari per iscritto di assumersi gli obblighi previsti dalla presente legge.

(6)  In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 è ammesso l'affitto dell'azienda, se i beni agevolati sono inferiori alla metà delle immobilizzazioni dell'azienda.7) 

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6)
L'art. 2/bis, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 24, comma 3, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
7)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 55 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9, e successivamente sostituito dall'art. 1 della L.P. 12 marzo 2007, n. 1.
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