(1) La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti in discarica, determinata sulla base delle annotazioni effettuate sui registri tenuti secondo le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
(2) L'unità di misura è il metro cubo per i rifiuti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ed il chilogrammo per i rifiuti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d). L'ammontare del tributo è fissato, con deliberazione della Giunta provinciale da approvarsi entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per unità di misura dei rifiuti conferiti:
- da lire 2.000 a lire 20.000 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
- da lire 10 a lire 20 per gli altri rifiuti speciali;
- da lire 20 a lire 50 per i rifiuti solidi urbani e tossico-nocivi;
- nella misura del 20 per cento dell'importo per rifiuti solidi urbani, per rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia e per il deposito in discarica di scarti e sovvalli da impianti di selezione, riciclaggio ed impianti automatici di compostaggio e di scorie di impianti di incenerimento con recupero di energia.
(3) In caso di mancata determinazione dell'importo entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata la misura vigente.
(4) Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare del tributo per il quantitativo nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale, stabilito dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(5) La misura del tributo è fissata tenendo conto anche dell'entità del gettito del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente istituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come accertato nell'anno 2000.3)