(1) La Provincia autonoma di Bolzano trasmette la documentazione necessaria all'ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) ai fini della pubblicazione della presente legge sulle documentazioni aeronautiche ufficiali dello Stato e sull'AIP Italia. 5)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.