(1) Verde agricolo: nelle zone con funzione agricola è consentita, nella misura strettamente necessaria per la razionale conduzione dell'azienda agricola, la costruzione di fabbricati rurali. Per fabbricati rurali si intendono le costruzioni ad uso aziendale per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi nonché le costruzioni e gli impianti per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo e per la preparazione e vendita diretta dei propri prodotti, se realizzati da coltivatori diretti singoli o da proprietari di aziende agricole. I suddetti fabbricati rurali non possono in nessun caso essere adibiti ad altra destinazione. Nei comuni individuati con delibera della Giunta provinciale, la Giunta provinciale, su richiesta del comune e dopo l'acquisizione dei pareri della commissione urbanistica provinciale e della ripartizione agricoltura, può rilasciare l'autorizzazione a considerare anche superfici situate in comuni fuori dai confini della provincia e confinanti con il territorio provinciale, che dal 1°ottobre 1997 sono di proprietà del titolare dell'azienda agricola e che sono utilizzate dallo stesso ai fini della conduzione della propria azienda agricola.173)
(2) Nelle zone residenziali i fabbricati rurali appartenenti ad un'azienda agricola possono essere adibiti, osservando le prescrizioni del piano urbanistico comunale, ad altra destinazione, qualora siano esuberanti per la conduzione dell'azienda. Nelle zone di verde privato la trasformazione di fabbricati rurali può essere effettuata nei limiti della cubatura esistente.
(3) La costruzione di nuovi impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la promozione, la protezione e il miglioramento della produzione dei prodotti agricoli locali da parte di cooperative agricole è consentita solo in zone per insediamenti produttivi. Sentiti i comuni interessati la Giunta provinciale su proposta degli assessori all'urbanistica, all'agricoltura ed alla tutela del paesaggio, può individuare anche apposite zone produttive per gli impianti di cui sopra interessanti più comuni più facilmente accessibili da parte dei soci osservando la procedura prevista dall'articolo 21, commi 1, 3 e 4.174)
(4) Le aziende operanti nel settore del commercio di bestiame possono essere ammesse in zone per insediamenti produttivi appositamente individuate a norma del comma precedente. 175)
(5) Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e le aziende zootecniche industrializzate esistenti nel verde agricolo non possono essere adibiti ad altre destinazioni, salvo che tutta l'area asservita all'impianto venga destinata nel piano urbanistico comunale a zona per insediamenti produttivi o a zona residenziale o ad opere o impianti di interesse pubblico. Finché non è intervenuto il cambiamento della destinazione d'uso nel piano urbanistico comunale, le costruzioni non possono essere utilizzate per altre attività che per quelle per le quali sono state realizzate.
(6) Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali, esistenti nel verde agricolo e appartenenti a cooperative, possono essere ampliati nella misura strettamente necessaria per le esigenze della produzione locale, a condizione che la maggioranza dei soci operi nel territorio provinciale. Per produzione locale si intendono i prodotti agricoli prodotti in provincia di Bolzano. 176)
(7) I proprietari di masi chiusi effettivamente coltivati possono realizzare nella sede dell'azienda agricola, come precisato nel regolamento di esecuzione, volume residenziale fino alla misura massima di 1.000 metri cubi. La cubatura complessivamente realizzata forma parte inscindibile del maso chiuso. Qualora per i motivi di cui all'articolo 6 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, venga autorizzato il distacco di volume residenziale dal maso chiuso, a carico del maso chiuso di cui faceva parte l'immobile viene annotato nel libro fondiario, contestualmente al distacco, il divieto di edificazione in misura corrispondente alla cubatura oggetto di distacco. Il distacco può essere autorizzato soltanto se nella sede del maso chiuso permane volume residenziale in misura non inferiore a metri cubi 1.000. Il maso chiuso non può essere svincolato per la durata di 20 anni dall'utilizzo di questa possibilità edificatoria. Il relativo vincolo viene annotato nel libro fondiario. La realizzazione di volume abitativo ai sensi del presente comma vale anche per i casi di cui al comma 1, ultimo periodo. La possibilità di edificare ai sensi del presente comma è esclusa, qualora per la costituzione del maso chiuso al fine di raggiungere l'estensione minima di superficie aziendale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, vengano considerate aree distaccate da altri masi chiusi che hanno già sfruttato questa possibilità di edificare.177)
(8) Nel verde agricolo, nel verde alpino o nel bosco possono essere realizzati apiari ed apiari didattici. La Giunta provinciale approva con deliberazione le relative direttive.178)
(9) Il trasferimento della sede dell'azienda agricola oppure di fabbricati rurali aziendali del maso chiuso dalla zona residenziale in una zona residenziale rurale o nel verde agricolo è ammesso soltanto se ciò è necessario per oggettive esigenze aziendali dell'azienda effettivamente coltivata che non possono essere soddisfatte con l'ammodernamento o l’ampliamento in loco, anche prescindendo dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano urbanistico comunale o dal piano attuativo. Aziende effettivamente coltivate, con allevamento di bestiame, che non costituiscono masi chiusi e la cui sede di azienda è sita nella zona residenziale, possono trasferire nel verde agricolo il fabbricato aziendale rurale per oggettive esigenze aziendali sopra specificate. La concessione edilizia è rilasciata dopo aver acquisito il parere vincolante della commissione di cui al comma 29. Tale commissione valuta la sussistenza delle oggettive esigenze aziendali per il trasferimento complessivo o parziale e la nuova ubicazione della sede aziendale o dei fabbricati rurali. La commissione può anche approvare il trasferimento di sedi di masi chiusi nel territorio di un altro comune, purché la maggior parte dei terreni agricoli del maso chiuso siano situati in quest’ultimo comune, l’azienda coltivi gli stessi da almeno dieci anni antecedenti alla presentazione della domanda e la distanza tra l'ubicazione vecchia e quella nuova venga considerata congrua. 179)
(10) In caso di trasferimento ai sensi del comma 9 l'utilizzo a fini edificatori dell'area e dei fabbricati della vecchia sede del maso avviene nel rispetto della densità edilizia prevista dal piano urbanistico ed eventualmente delle determinazioni del piano di attuazione o di recupero. Non sono soggetti alla presente prescrizione i fabbricati rurali esistenti al 24 ottobre 1973. È interdetta l'attività agricola nella vecchia sede dell'azienda agricola. Le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e tutela degli insiemi sono comunque da rispettare. Il volume residenziale che può essere realizzato sulla vecchia sede dell'azienda agricola per effetto del trasferimento, sia esso ottenuto mediante nuova costruzione o mediante trasformazione di edifici esistenti non già utilizzati a scopo residenziale, deve essere utilizzato per abitazioni convenzionate. Gli edifici residenziali del maso chiuso esistenti sono soggetti all'obbligo di convenzionamento ai sensi dell'articolo 79, se per il maso chiuso trasferito viene realizzato un edificio residenziale ai sensi del comma 7. La concessione edilizia ai sensi del comma 9 e del presente comma è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il sindaco viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario il divieto di scioglimento del maso chiuso per 20 anni e l'obbligo di convenzionamento ai sensi del presente comma. 180)
(10/bis) Lo spostamento della sede di un maso chiuso dall'attuale posizione nel verde agricolo ad un'altra nel verde agricolo del medesimo comune è ammesso previo nulla osta della commissione di cui al comma 29, fatte salve le ipotesi di cui al comma 13-bis. La vecchia sede del maso chiuso deve in ogni caso essere demolita.181)
(10/ter) In caso di demolizione della sede di un maso chiuso, anche in deroga ad altre disposizioni di legge aventi contenuto contrario, si decade dal diritto di realizzare la sede dell'azienda agricola, se il comune non rilascia, contestualmente alla concessione edilizia per la demolizione, anche quella per la realizzazione della nuova sede dell'azienda agricola. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la realizzazione della nuova sede dell'azienda agricola in altra sede nel verde agricolo nell'ambito del territorio comunale avvenga nelle ipotesi di cui al comma 13-bis. A carico del maso chiuso è annotato il relativo divieto di edificazione.182)
(10/quater) Lo spostamento del fabbricato rurale di un maso chiuso situato in una zona residenziale rurale nell'adiacente verde agricolo è ammesso previo nulla osta della commissione di cui al comma 29. Prima dell'esame della domanda va richiesto il parere della Ripartizione provinciale Beni culturali, dal quale risulti se vi sono motivi di natura storica, artistica o di cultura popolare che depongono contro la demolizione del fabbricato rurale. Se il vecchio fabbricato è già stato posto sotto tutela oppure in base al parere della Ripartizione provinciale Beni culturali risulta degno di essere tutelato e di seguito viene posto sotto tutela, il fabbricato non deve essere demolito. Tale commissione valuta, in considerazione delle unità di bestiame del maso chiuso, la necessità dello spostamento e fissa la nuova ubicazione dell’edificio, tenendo conto del contesto edilizio e paesaggistico. Il vecchio fabbricato rurale deve essere demolito. 183)
(11) Esercizi ricettivi che in data 1 gennaio 1988 erano classificati ai sensi della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, e che al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia sono siti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco, possono essere ampliati qualitativamente, indipendentemente dalla densità edilizia, per adeguarli agli standards moderni. Edifici che il 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l'affitto di camere o appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un'attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono classificati quali esercizi ricettivi ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia sono siti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco, possono essere ampliati qualitativamente, indipendentemente dalla densità edilizia, per adeguarli agli standards moderni. Nel regolamento di esecuzione sono determinati i criteri per l'ampliamento qualitativo degli esercizi ricettivi, differenziati a seconda della loro classificazione ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. Nell'ambito dell'area di pertinenza di esercizi ricettivi possono essere realizzate opere che non comportino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio, dimensionate alle esigenze e comunque non superiori alla superficie utile complessiva dell'esercizio ricettivo stesso. L'area di pertinenza viene calcolata applicando la densità edilizia di 0,6 metri cubi/metri quadrati alla cubatura esistente. Nel regolamento di esecuzione sono altresì stabiliti i criteri per l'ampliamento qualitativo di esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti nelle zone di cui sopra nonché le relative norme transitorie. La concessione edilizia per l'ampliamento qualitativo di pubblici esercizi ricettivi è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata a pubblico esercizio. Il vincolo ha durata ventennale. L'atto unilaterale d'obbligo vale anche per i progetti non riguardanti varianti essenziali ai sensi dell'articolo 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene rilasciata entro tre anni dalla presentazione dell'atto unilaterale d'obbligo. Decorso tale termine, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario. L'annotazione tavolare della destinazione a pubblico esercizio o a esercizio ricettivo significa che gli edifici aziendali, compresa l'area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data dell'annotazione. In caso di cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 29, comma 2, l'indivisibilità non si estende alla cubatura oggetto del cambio della destinazione d'uso. A pena di nullità gli atti aventi per oggetto il distacco e l'alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta. Le aree non edificate, che non siano necessarie per la gestione dell’esercizio possono essere distaccate prescindendo dal nulla osta. 184)
(12) Nelle zone di cui al comma 11 edifici distrutti o danneggiati da calamità naturali o catastrofi dopo il 1° ottobre 1997 possono essere ricostruiti con la stessa cubatura e nel territorio dello stesso comune, mantenendo la destinazione d'uso preesistente. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio in seguito a una calamità naturale o a una catastrofe deve essere confermata dal competente ufficio provinciale o dal comandante dei vigili del fuoco territorialmente competente o da un tecnico incaricato dal comune a spese del richiedente. Per la nuova localizzazione degli edifici la concessione edilizia è rilasciata, se si tratta della sede aziendale di un maso chiuso, previo nulla osta della commissione di cui al comma 29, negli altri casi previo nulla osta della commissione urbanistica provinciale.185)
(13) Costruzioni situate nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, la tutela delle acque o per servitù militari nonché quelle presenti nel verde alpino o nel bosco possono essere demolite e ricostruite con la stessa destinazione d'uso nella stessa posizione o nelle immediate vicinanze.186)
(13/bis) Nei seguenti casi può essere autorizzata la ricostruzione ai sensi del comma 13 senza alcun ampliamento dell'edificio in altra sede nel verde agricolo e di edifici esistenti nel verde alpino in altra sede nel verde agricolo o nel verde alpino, comunque nello stesso ambito territoriale nel medesimo comune: 187)
- se si tratta di costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio o per le ragioni di cui al comma 3 dell'articolo 66;
- per eliminare situazioni di pericolo lungo infrastrutture pubbliche.188)
(13/ter) Nelle ipotesi di cui al comma 13/bis le situazioni di pericolo ai sensi dell'articolo 66, comma 3, nonché quelle lungo infrastrutture pubbliche sono confermate dall'ufficio provinciale competente. Per la nuova localizzazione degli edifici la concessione edilizia è rilasciata, se si tratta della sede aziendale di un maso chiuso, previo nulla osta della commissione di cui al comma 29, negli altri casi previo nulla osta della commissione urbanistica provinciale.189)
(13/quater) 190)
(14) Previa evidenziazione nel piano urbanistico comunale, nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino e nel bosco è consentita la realizzazione di zoo, di impianti da golf, maneggi, piste per slittino naturali, nonché impianti per attività ricreative, che abbiano una destinazione limitata nel tempo e non modifichino le superfici dei terreni.191)
(15) Costruzioni esistenti nel verde agricolo il giorno 24 ottobre 1973 (data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38), adibiti a tale data ad attività produttiva secondaria e che non siano già stati ampliati in base alla legge sopraccitata, possono, indipendentemente dalla densità fondiaria, essere ampliati nella misura strettamente necessaria e comunque non oltre il 50 per cento del volume esistente a scopo produttivo. Sopraelevazioni o aggiunte tecniche necessarie per adeguare gli impianti produttivi alla normativa dei settori tutela del lavoro, sicurezza sul lavoro, ambiente ed igiene possono essere realizzate in deroga ai limiti di cubatura, qualora ciò non sia altrimenti possibile per motivi di tecnica edilizia nei limiti delle cubature esistenti.
(16) Edifici destinati ad abitazioni esistenti alla data del 24 ottobre 1973 o per i quali prima di tale data è stata rilasciata una concessione edilizia e che inoltre alla data del 1° ottobre 1997 avevano un volume abitativo di oltre 300 metri cubi e si trovano nel verde agricolo al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, possono essere ampliati fino a 850 metri cubi. Edifici destinati ad abitazioni esistenti alla data del 24 ottobre 1973 o per i quali prima di tale data è stata rilasciata una concessione edilizia e che al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia si trovano nel verde agricolo, e che al 1° gennaio 2000 avevano un volume superiore a 700 metri cubi o per i quali prima di quest'ultima data è stata rilasciata una concessione edilizia per tale cubatura, possono essere ampliati di 150 metri cubi. Presso la sede dell'azienda agricola l'ampliamento di cui al secondo periodo può essere realizzato anche in altri fabbricati mediante trasformazione di volume agricolo esistente facente parte della sede dell'azienda agricola e non più necessario per la conduzione della stessa. La nuova cubatura deve essere convenzionata ai sensi dell'articolo 79. In deroga all'articolo 79 essa può essere utilizzata per affittacamere ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, nonché per gli altoatesini all'estero, come queste vengono precisati con deliberazione della Giunta provinciale. Il convenzionamento non è prescritto se il volume residenziale non viene ampliato in misura superiore al 20 per cento.192)
(16/bis) Le possibilità di ampliamento di cui al comma 16 non trovano applicazione per gli edifici distaccati dal maso chiuso siti nella sede dell'azienda agricola.193)
(17) 194)
(17/bis) Nella cubatura dei fabbricati rurali annessi alla sede dell'azienda agricola esistenti al 1° gennaio 2011 il coltivatore diretto può realizzare, nella misura strettamente necessaria, locali esclusivamente per la sistemazione temporanea di lavoratori stagionali. Le relative norme igieniche vanno rispettate. Per i lavori necessari è necessaria la denuncia di inizio di attività edilizia di cui all'articolo 132. Rimane comunque ferma la destinazione originaria del fabbricato aziendale rurale. La Giunta provinciale può prevedere con propria deliberazione i criteri per l'individuazione della misura necessaria. 195)
(18) Nella sede di impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali di cui al comma 6 nonché di aziende zootecniche industrializzate e di aziende ortofloricole è consentita la costruzione di alloggi di servizio nella misura massima complessiva di 160 metri quadrati. La necessità di un'abitazione deve essere accertata dall'ispettorato agrario competente per territorio in base alle esigenze oggettive di continuità di presenza di una persona per l'esercizio dell'attività produttiva sopraindicata. Sono considerate aziende ortofloricole ai sensi di questo comma quelle che dispongono di un'area di almeno 5.000 metri quadrati, di cui 500 metri quadrati adibiti a serre con struttura permanente. Il gestore dell'azienda deve avere esercitato da almeno tre anni l'attività di giardiniere ed essere iscritto nell'apposito registro previsto dal relativo ordinamento professionale. 196)
(19) Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 e dell'articolo 20, comma 1, le zone residenziali, diverse da quelle di espansione, con strutture insediative prevalentemente rurali, possono essere definite zone residenziali rurali. In queste zone è consentita la costruzione di fabbricati rurali e di edifici residenziali ai sensi del presente articolo. Il piano urbanistico comunale può prescrivere un piano di attuazione.
(20) Edifici adibiti ad attività produttiva o a commercio al dettaglio, esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, ed esistenti nel verde agricolo alla data di presentazione della domanda di concessione edilizia, non più utilizzati a tale scopo, possono essere trasformati nei limiti della cubatura esistente destinata agli scopi di cui sopra, e comunque non superiore a 850 metri cubi, in volume residenziale ai sensi dell'articolo 79, a condizione che l'edificio sia situato a una distanza inferiore a 300 metri dal prossimo centro edificato, delimitato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, purchè non ostino ragioni urbanistiche o paesaggistiche o ragioni legate a programmi di sviluppo comunali e non intervengano spese successive per la comunità e le abitazioni vengano allacciate alla rete idrica e alla fognatura comunale. La cubatura dell'edificio utilizzata per gli scopi di cui sopra non trasformata deve essere demolita prima del rilascio della licenza d'uso per la nuova costruzione.197)
(20/bis) Negli edifici siti ad una distanza superiore a 300 metri dal prossimo centro edificato, delimitato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, ed esistenti nel verde agricolo alla data di presentazione della domanda di concessione edilizia, e adibiti in parte a scopo abitativo e in parte a scopo produttivo ai sensi del comma 20 e non più utilizzati a scopo produttivo, la cubatura adibita a scopi produttivi può essere trasformata, nei limiti della cubatura esistente e comunque non superiore a 495 metri cubi, in volume abitativo ai sensi dell'articolo 79 della presente legge, purchè non ostino ragioni urbanistiche o paesaggistiche o ragioni legate a programmi di sviluppo comunali, non intervengano spese successive per la comunità e le abitazioni vengano allacciate alla rete idrica e alla fognatura comunale. La cubatura produttiva dell'edificio non trasformata deve essere demolita prima del rilascio della licenza d'uso per la nuova costruzione.198)
(20/ter) Edifici adibiti a prestazione di servizio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 75, esclusi i pubblici esercizi nonché immobili che sono e sono stati di pertinenza delle Ferrovie, esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, ed esistenti nel verde agricolo alla data di presentazione della domanda di concessione edilizia, non più utilizzati a tale scopo, possono essere trasformati nei limiti della cubatura esistente destinata agli scopi di cui sopra in volume abitativo ai sensi dell'art. 79, purchè non ostino ragioni urbanistiche o paesaggistiche o ragioni legate a programmi di sviluppo comunali, non intervengano spese successive per la comunità e le abitazioni vengano allacciate alla rete idrica ed alla fognatura comunale. La cubatura dell'edificio non trasformata deve essere demolita prima del rilascio della licenza d'uso per la nuova costruzione.199)
(21) Nel verde alpino e nel bosco è consentita la costruzione di fabbricati strettamente necessari per una razionale conduzione agricola e forestale delle aree.
(22) Qualora la sede dell'azienda agricola sia costituita da un immobile soggetto ai vincoli di cui alle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare nonché di quelle per la tutela del paesaggio, gli eventuali contributi concessi dall'assessorato all'agricoltura per il recupero della sede dell'azienda sono cumulabili con i contributi concessi dalla ripartizione provinciale beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dalla ripartizione provinciale natura e paesaggio ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, per coprire la maggiore spesa dovuta all'osservanza dei vincoli. Qualora, a giudizio della ripartizione provinciale beni culturali, l'intervento di recupero per gli immobili facenti parte della sede dell'azienda agricola o per gli immobili soggetti a tutela storico-artistica esistenti nel verde agricolo sia incompatibile con la necessità della conservazione, è ammessa la costruzione di un separato edificio nelle immediate vicinanze nei limiti della cubatura esistente e comunque non superiore a 700 metri cubi e in osservanza dei criteri della tutela degli insiemi.200)
(23) I fabbricati rurali con almeno 400 metri cubi esistenti o autorizzati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia siti nel verde agricolo e non più utilizzati per la conduzione di aziende agricole, possono essere trasformati, nei limiti della cubatura esistente, qualora si tratti di edifici più grandi nel limite massimo di 2.000 metri cubi, in abitazioni convenzionate, a condizione che siano situati a una distanza inferiore a 300 metri dal prossimo centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e che vengano allacciati alla rete idrica e alla fognatura comunale. In deroga all'articolo 79 possono essere adibiti ad agriturismo. Dopo la trasformazione in volume residenziale, il volume agricolo eccedente il fabbisogno di cui al comma 1 deve essere demolito prima del rilascio della licenza d'uso per il volume residenziale, a meno che non venga fornita, tramite un parere della ripartizione provinciale agricoltura, la prova che questo volume aziendale sia necessario per la conduzione di un'azienda agricola. Per la durata di 20 anni non può essere realizzato alcun nuovo fabbricato o opera coperta ad uso aziendale, ad eccezione di tettoie per letamai. In caso di demolizione e ricostruzione l'ubicazione può essere spostata nell'ambito della sede dell'azienda oppure è ammesso lo spostamento in direzione dello stesso centro edificato in linea diretta. La Giunta provinciale emana le relative direttive.201)
(24) Non sono considerati fabbricati rurali ai sensi del comma 23 le costruzioni di aziende ortofloricole. La possibilità di modifica della destinazione d'uso ai sensi dei commi 20, 20/bis e 20/ter non si applica alle costruzioni delle aziende ortofloricole.202)
(25) In zone di verde agricolo, alpino e bosco non è consentito il rilascio di autorizzazioni di cui agli articolo 5, 6 e 7 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, nè l'invio di comunicazioni, di cui all'articolo 4 della medesima legge, per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di esercizi di commercio al dettaglio. Esercizi di commercio al dettaglio esistenti in tali zone possono continuare ad esercitare l'attività sulla superficie di vendita autorizzata, ma non possono essere ampliati nè trasferiti in altri locali della stessa zona. In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione o comunque di cessazione dell'attività di commercio al dettaglio in magazzini di frutta o cantine vinicole, i relativi vani riacquistano destinazione d'uso agricola con esclusione dell'applicabilità del comma 23. Non è richiesta nè la comunicazione, nè l'autorizzazione per la vendita di articoli per golf o per l'equitazione entro i campi da golf e nei maneggi. Lo stesso vale per le aziende ortofloricole e i prodotti strettamente legati all'attività agricola che saranno individuati dalla Giunta provinciale, entro i limiti di superficie previsti per le piccole strutture di vendita dall'ordinamento del commercio provinciale. Lungo le piste ciclabili nei posti indicati dalla Giunta provinciale possono essere realizzate costruzioni accessorie con servizi per i ciclisti. Possono essere rilasciate anche licenze per esercizi di somministrazione di pasti e bevande. Per la vendita di articoli per i ciclisti, la cui area di vendita non può essere superiore a 50 metri quadri, non è prescritta nessuna comunicazione o autorizzazione. La misura di tali impianti viene determinata con regolamento di esecuzione.203)
(26) Su richiesta del competente consiglio comunale ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 28 e di questo articolo, la Giunta provinciale può approvare la trasformazione della destinazione d'uso da volume residenziale esistente nel verde agricolo e della cubatura realizzata ai sensi dell'articolo 108, comma 1, in cubatura riservata a pubblico esercizio ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.204)
(27) Ai sensi del comma 1 questi edifici possono essere costruiti soltanto da singoli agricoltori diretti o proprietari di aziende agricole; vengono considerate anche le superfici in affitto, coltivate effettivamente e continuamente dal richiedente. La coltivazione continua deve essere dichiarata dal richiedente. Per le aree che non sono di proprietà del richiedente la concessione, deve essere stipulato un contratto di affitto per la durata di 10 anni e le relative aree per un periodo di 20 anni non possono essere considerate ai fini del calcolo del fabbisogno per un nuovo fabbricato aziendale rurale. Se per il calcolo del fabbisogno vengono considerate anche superfici prese in affitto, la destinazione d'uso del fabbricato aziendale non può essere cambiata.205)
(28) Fatte salve le norme in materia di tutela del paesaggio, nel verde agricolo e nel bosco, in deroga ai commi 1 e 21 nonché al piano urbanistico comunale, possono essere realizzati depositi per legname. Nell'ambito del deposito di legname possono essere realizzate tettoie. La Giunta provinciale con deliberazione approva le relative direttive e stabilisce la dimensione massima delle tettoie. La Giunta provinciale stabilisce fino a quali dimensioni è necessaria unicamente un'autorizzazione del sindaco. Cessato l'utilizzo, tutte le costruzioni devono essere eliminate e deve essere ripristinato lo stato originario.206)
(29) La Giunta provinciale nomina una commissione composta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura e dal sindaco territorialmente competente, che la presiede. La commissione decide considerando le esigenze oggettive di conduzione dell'azienda, di pianificazione urbanistica e di tutela del paesaggio. Nel caso di trasferimento della sede di un maso chiuso nel territorio di un altro comune la commissione competente per la vecchia ubicazione rilascia il parere vincolante sulla sussistenza delle oggettive esigenze aziendali, mentre la commissione competente per la nuova sede rilascia il parere vincolante sull’ubicazione. La decisione della commissione ha una validità di cinque anni e sostituisce ogni parere eventualmente previsto dai vincoli paesaggistici per il relativo intervento. La concessione edilizia viene rilasciata previa dichiarazione del richiedente che le esigenze oggettive di conduzione dell’azienda sono rimaste invariate. 207) 208)