(1) La Provincia autonoma di Bolzano istituisce graduatorie provinciali del personale docente per la stipulazione di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano.
(2) L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria e secondaria ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie di cui al comma 1.
(3) Fatto salvo l'accesso ai ruoli su posti vacanti secondo le percentuali stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, per la copertura dei rimanenti posti vacanti e per quelli disponibili per la durata dell'anno scolastico, è istituita, nei limiti delle dotazioni organiche complessive fissate con legge, la dotazione organica provinciale aggiuntiva. I criteri e le modalità per l'istituzione di tale dotazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. In detta dotazione sono inseriti i docenti di cui al comma 2 nonché quelli di religione iscritti nelle previgenti graduatorie provinciali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale, che danno titolo di precedenza nel conferimento degli incarichi, e che abbiano prestato servizio nel medesimo posto o nella medesima classe di concorso per almeno dieci anni scolastici. In detta dotazione possono essere riservati dei posti per il trasferimento dei docenti che siano titolari in scuole di altre province e che svolgano il proprio servizio in provincia di Bolzano da almeno cinque anni. Ai docenti inseriti nella dotazione organica provinciale aggiuntiva non viene attribuita la sede di servizio definitiva; essi vengono invece utilizzati secondo le disposizioni contrattuali in materia di mobilità. Ai predetti docenti è conferito un incarico a tempo indeterminato con sviluppo di carriera secondo le vigenti disposizioni. Alla maggiore spesa si fa fronte con gli stanziamenti ordinari iscritti in bilancio nei corrispondenti capitoli relativi al pagamento delle competenze spettanti al personale docente.
(3/bis) Qualora in sede di prima applicazione del comma 3 non siano ancora state istituite le graduatorie provinciali di cui al comma 1, si applicano per la copertura del 50 per cento dei posti della relativa dotazione organica provinciale aggiuntiva le rispettive graduatorie ad esaurimento formulate per il biennio 2007/2008-2008/2009.24)
(4) 25) 26)
L'art. 12, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 42, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
L'art. 12, comma 4, è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera b), della L.P. 24 settembre 2010, n. 11.