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In vigore al: 21/11/2014

f) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 1996, n. 21)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996-1998 (legge finanziaria 1996)

1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 6 febbraio 1996, n. 7.

Art. 1-2.   2)

2)

Omissis.

Art. 3

(1)  2)

(2) (3) (4)  3)

2)

Omissis.

3)

Recano modifiche alla L.P. 14 febbraio 1992, n. 6.

Art. 4

(1)  4)

(2)  5)

(3)  6)

4)

Vedi la nota all'art. 1 della L.P. 5 luglio 1963, n. 7.

5)

Vedi la nota all'art. 4 della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.

6)

Vedi la nota all'art. 3, comma 1, della L.P. 17 agosto 1984, n. 9.

Art. 5 (Garanzia fideiussoria a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 1944, comma 1, del Codice civile per un importo massimo di 20.658.276 euro, a garanzia del pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria assunte dal Mediocredito Trentino-Alto Adige nei confronti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

(2) Qualora a seguito della prestata fideiussione la Provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempimento del Mediocredito Trentino-Alto Adige, la Giunta provinciale eserciterà il regresso contro il medesimo istituto ai sensi dell'articolo 1950 del Codice civile.

(3) La copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla concessione della garanzia fideiussoria ha luogo con i fondi stanziati annualmente nel bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 (UPB 27215). 7)

7)

L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

Art. 6   8)

8)

Reca modifiche alla L.R. 29 dicembre 1975, n. 14.

Art. 7   9)

9)

Reca modifiche alla L.P. 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 8   10)

10)

Reca modifiche alla L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 9 (Interventi finanziari per lo sviluppo del trasporto pubblico)

(1) Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto pubblico a vantaggio della popolazione e dell'economia locale e di preservare l'ambiente dall'inquinamento da rumore, la Provincia autonoma, sulla base di apposite convenzioni, può realizzare direttamente ovvero indirettamente attraverso la concessione di contributi per la copertura della spesa, opere civili o infrastrutture anche prevedendone la cessione in uso od in proprietà a titolo gratuito ad altra pubblica amministrazione locale o statale o a società di proprietà dello Stato o di altra pubblica amministrazione. Le spese relative fanno carico per l'anno 1996 agli stanziamenti di bilancio autorizzati dagli articoli 1 e 2 della presente legge e per gli anni successivi saranno autorizzate dalla rispettiva legge finanziaria.

(2) La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare a carico dell'esercizio finanziario 1996 (capitolo 85085) un contributo straordinario per un importo massimo di lire 1.000 milioni a favore delle "Ferrovie dello Stato S.p.a." per la progettazione e costruzione di barriere antirumore lungo le linee ferroviarie in provincia di Bolzano, in base ad apposita convenzione.

Art. 10   11)

11)

Riportato in nota all'art. 10 della L.P. 19 agosto 1991, n. 24.

Art. 11   12)

12)

Riportato in nota all'art. 22, comma 2, della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.

Art. 12   13)

13)

Reca modifiche alla L.P. 17 agosto 1987, n. 21.

Art. 13   14)

14)

Reca modifiche alla L.P. 19 marzo 1991, n. 5.

Art. 14   2)

2)

Omissis.

Art. 15   15)

15)

Modifica l'art. 16, comma 3, numero 11, della L.P. 2 gennaio 1981, n. 1.

Art. 16

(1) (2)  16)

(3)  2)

16)

Recano modifiche alla L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

2)

Omissis.

Art. 17   17)

17)

Integra l'art. 2, comma 1, della L.P. 16 ottobre 1990, n. 19.

Art. 18   18)

18)

Integra l'art. 3 della L.P. 19 dicembre 1986, n. 33.

Art. 19   2)

2)

Omissis.

Art. 20-24.   19)

19)

Abrogati dall'art. 134 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 25   20)

20)

Integra l'art. 33 della L.P. 7 luglio 1992, n. 27.

Art. 26

(1)  21)

(2) L'articolo 3 della legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 12, è abrogato.

21)

Sostituisce l'art. 28, comma 7, della L.P. 18 agosto 1992, n. 33.

Art. 27   22)

22)

Sostituisce l'art. 35 della L.P. 24 ottobre 1978, n. 68.

Art. 28 (Abrogazione dell'articolo 46 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, concernente "Interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale")

(1) L'articolo 46 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, sostituito dall'articolo 18 della legge provinciale 31 luglio 1987, n. 17, e modificato dall'articolo 19, comma 14, della legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8, è abrogato.

Art. 29   23)

23)

Integra l'art. 65 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.

Art. 30   24)

24)

Riportato in nota all'art. 1 della L.P. 20 giugno 1980, n. 19.

Art. 31 (Interventi per l'urbanizzazione di aree produttive)

(1)  25)

(2) Le spese relative agli interventi di cui al comma 1 fanno carico per l'anno 1996 agli stanziamenti di bilancio autorizzati dall'articolo 1, tabella A, numeri 146 e 156, e per gli anni successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale. 26)

25)

L'art. 31, comma 1, è stato abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera f), della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

26)

L'art. 31 è stato modificato dall'art. 11 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18, e dall'art. 23 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

Art. 32   27)

27)

Abrogato dall'art. 134 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 33   28)

28)

Modifica l'art. 25 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

Art. 34

(1)  29)

(2)  2)

29)

Sostituisce l'art. 1, comma 1, della L.P. 5 settembre 1975, n. 50.

2)

Omissis.

Art. 35

(1)  30)

(2) L'articolo 11 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, è abrogato.

30)

Sostituisce l'art. 10 della L.P. 28 agosto 1976, n. 39.

Art. 36   2)

2)

Omissis.

Art. 37   31)

31)

Omissis.

Art. 38 (Clausola d'urgenza)

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Tabelle A-B 2)

2)

Omissis.

Tabella C 8)

8)

Reca modifiche alla L.R. 29 dicembre 1975, n. 14.

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