Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 6 febbraio 1996, n. 7.
(1) Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto pubblico a vantaggio della popolazione e dell'economia locale e di preservare l'ambiente dall'inquinamento da rumore, la Provincia autonoma, sulla base di apposite convenzioni, può realizzare direttamente ovvero indirettamente attraverso la concessione di contributi per la copertura della spesa, opere civili o infrastrutture anche prevedendone la cessione in uso od in proprietà a titolo gratuito ad altra pubblica amministrazione locale o statale o a società di proprietà dello Stato o di altra pubblica amministrazione. Le spese relative fanno carico per l'anno 1996 agli stanziamenti di bilancio autorizzati dagli articoli 1 e 2 della presente legge e per gli anni successivi saranno autorizzate dalla rispettiva legge finanziaria.
(2) La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare a carico dell'esercizio finanziario 1996 (capitolo 85085) un contributo straordinario per un importo massimo di lire 1.000 milioni a favore delle "Ferrovie dello Stato S.p.a." per la progettazione e costruzione di barriere antirumore lungo le linee ferroviarie in provincia di Bolzano, in base ad apposita convenzione.