Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 4 giugno 1996, n. 26.
(1) I dati statistici raccolti dagli enti facenti parte del Sistema statistico provinciale e compresi nel programma statistico provinciale, sono trasmessi ad enti ed uffici che fanno parte del Sistema statistico nazionale per il tramite dell'Istituto provinciale di statistica, salvo diversa intesa con gli uffici interessati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 290/1993, con i criteri e le modalità indicati all'articolo 21 del D.Lgs. n. 322/1989.