(1) È istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento per il Sistema statistico provinciale, per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 2, nel rispetto degli indirizzi generali previsti dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 322/1989, con particolare riferimento alle funzioni di coordinamento, di indirizzo e di razionalizzazione dei flussi informativi statistici a livello provinciale.
(2) Del Comitato fanno parte:
- il direttore dell'Istituto provinciale di statistica, con funzioni di presidente;
- un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- un rappresentante dei comuni, designato dal Consorzio dei comuni;
- un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano;
- un rappresentante delle unità sanitarie locali, designato dalle stesse;
- due direttori di ripartizione dell'amministrazione provinciale, scelti dalla Giunta tra le ripartizioni che svolgono tra i loro compiti anche attività statistica, e il direttore della Ripartizione informatica;
- due membri scelti tra professori universitari ed esperti in ambito statistico, economico, sociale ed affine, individuati dalla Giunta provinciale;
- un rappresentante dell'Istituto per la promozione dei lavoratori.
(3) Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta provinciale.
(4) Il comitato nomina al proprio interno il Vicepresidente. Per problemi particolari possono essere invitati di volta in volta, tramite il presidente, esperti a titolo consultivo.
(5) Il Comitato dura in carica per un periodo di quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. I membri designati come rappresentanti degli enti facenti parte del Sistema statistico provinciale sono scelti preferibilmente tra funzionari o esperti con competenze nel campo della statistica. I membri del Comitato devono essere scelti preferibilmente tra persone con sufficiente conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Indipendentemente dal rapporto proporzionale fra i gruppi linguistici, può essere nominato membro del comitato un appartenente al gruppo linguistico ladino.
(6) Per la realizzazione dei compiti del Sistema il Comitato emana direttive tecniche e atti di indirizzo nei confronti degli uffici di statistica degli enti che fanno parte del Sistema statistico provinciale, propone alla Giunta provinciale il programma statistico provinciale e redige per la Giunta provinciale un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.