Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 4 giugno 1996, n. 26.
(1) L'Istituto provinciale di statistica di cui alla legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23cessa la propria attività con il 1° luglio 1996. Dalla stessa data la Provincia autonoma di Bolzano subentra nei rapporti attivi e passivi del predetto istituto.
(2) Gli organi del cessato Istituto rimangono in carica per i soli adempimenti connessi con la predisposizione e revisione del conto consuntivo della gestione del bilancio fino al 30 giugno 1996, il quale dovrà essere trasmesso alla Giunta provinciale per l'approvazione entro i due mesi successivi.
(3) Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'esercizio finanziario 1996 gli stanziamenti non ancora impegnati, iscritti in bilancio per l'applicazione della L.P. n. 23/1980, di cui è disposta l'abrogazione con l'articolo 16, nonché le maggiori entrate derivanti dalla riscossione dei crediti del cessato Istituto provinciale di statistica. Le spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.
(4) La Giunta Provinciale è autorizzata ad effettuare il pagamento delle passività del cessato Istituto provinciale di statistica anche prima dell'approvazione del conto consuntivo di cui al comma 2, sulla base degli impegni assunti dall'istituto medesimo.