Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 4 giugno 1996, n. 26.
(1) Onde assicurare il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti informative pubbliche preposte alla raccolta ed elaborazione di dati statistici finalizzati all'informazione statistica ufficiale, viene creato il Sistema statistico provinciale, del quale fanno parte gli uffici ed i servizi di statistica delle seguenti amministrazioni ed enti:
(2) Possono far parte del Sistema anche gli altri enti pubblici presenti sul territorio provinciale.
(3) Del Sistema statistico provinciale fa parte l'Istituto provinciale di statistica, indicato di seguito anche con la denominazione ASTAT, per l'esercizio delle funzioni, in particolare per quelle di coordinamento, previste dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.