(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare, a decorrere dall'anno 1995, ad imprese a partecipazione provinciale diretta od indiretta operanti nel settore dei trasporti di interesse provinciale, contributi o sovvenzioni per spese di avviamento di esercizio, di ricerca, di studio o di progettazione inerenti alla razionalizzazione e sviluppo dei propri servizi.
(1/bis) La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad anticipare, per conto dei competenti organi statali e per il triennio 2000-2002, i contributi concessi ad imprese a partecipazione provinciale diretta od indiretta operanti nel settore del trasporto aereo di interesse provinciale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1995, n. 351.8)
(2) Le spese per gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono autorizzate in lire 1000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1995 (capitolo 61150) e per gli anni successivi nella misura che sarà stabilita dalla legge finanziaria.