(1) È istituita l'Agenzia provinciale per l'ambiente quale struttura organizzativa della Provincia ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile, che svolge le seguenti attività tecnico-scientifiche di interesse provinciale, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente:
(2) L'Agenzia provinciale per l'ambiente presta il supporto tecnico e strumentale ai servizi sanitari, al servizio dell'Igiene del lavoro e ad ogni altra struttura organizzativa pubblica, da regolarsi con apposite convenzioni.
(3) L'Agenzia provinciale per l'ambiente può eseguire analisi e prestazioni analoghe per conto terzi sulla base del tariffario ufficiale o in base a contratti particolari.
(4) L'Agenzia provinciale per l'ambiente è tenuta a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nonché del consorzio dei comuni e delle associazioni ambientali maggiormente rappresentative a livello provinciale nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.