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In vigore al: 21/11/2014

y) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 221)
Disposizioni in materia di sanità

1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 28 novembre 1995, n. 54.

Art. 1   2)

2)
Modifica gli articoli 2 e 3 della L.P. 21 ottobre 1992, n. 38.

Art. 2   3)

3)
Reca modifiche alla L.P. 25 maggio 1982, n. 20 e alla L.P. 2 gennaio 1981, n. 1.

Art. 3   4)

4)
Modifica l'art. 16, comma 3, numero 10, della L.P. 2 gennaio 1981, n. 1.

Art. 4   5)

5)
Modifica l'art. 2 della L.P. 17 settembre 1973, n. 60.

Art. 5-6.   6)

6)
Recano modifiche alla L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

Art. 7 (Premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici)

(1) Le aziende sanitarie possono assegnare ai soggetti assistiti dai propri servizi psichiatrici, che svolgono attività a scopo ergoterapeutico presso le strutture delle aziende, quale stimolo alla terapia occupazionale e comportamentale, un premio differenziato mensile di operosità. La Giunta provinciale provvede annualmente a fissare sia l'entità dei premi di operosità che i tipi di attività per i quali i premi possono essere concessi. 7)

7)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 17 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

Art. 8   8)

8)
Sostituisce l'art. 2 della L.P. 22 novembre 1988, n. 51.

Art. 9-10.   9)

9)
Recano modifiche alla L.P. 29 dicembre 1976, n. 61.

Art. 11   10)

10)
L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 12 (Requisiti per l'accesso all'attività professionale di medico di medicina generale)

(1) Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione specifica in medicina generale di cui agli articoli 1 e 7, comma 2, della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, tutti i medici abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del servizio sanitario provinciale, con i limiti e le modalità previste dai vigenti accordi collettivi nazionali per i medici di medicina generale.

Art. 13-16.   11)

11)
Recano modifiche alla L.P. 3 gennaio 1986, n. 1.

Art. 17-18.   12)

12)
Recano modifiche alla L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.

Art. 19 (Importo ed utilizzo degli oneri dovuti a favore della commissione medica multizonale patenti di guida)

(1) Per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici previsti dal comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da effettuarsi da parte della commissione medica multizonale, i richiedenti sono tenuti a corrispondere all'Unità sanitaria locale Centro-Sud i diritti previsti dalle vigenti norme a favore delle commissioni mediche locali.

(2) L'Unità sanitaria locale Centro-Sud provvede a liquidare, con decorrenza 1° giugno 1995, ai componenti la commissione multizonale gli stessi compensi previsti per i componenti le commissioni per l'accertamento della invalidità civile. 13)

(3) L'articolo 2 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37 è abrogato.

13)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

Art. 20   14)

14)
L'art. 20 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 21   15)

15)
Sostituisce l'art. 25 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

Art. 22-23.   12)

12)
Recano modifiche alla L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.

Art. 24   16)

16)
Modifica l'art. 1 della L.P. 1 luglio 1993, n. 12.

Art. 25   17)

17)
Modifica l'art. 1 della L.P. 26 ottobre 1993, n. 18.

Art. 26 (Riconoscimento dei servizi prestati all'estero)

(1) Il servizio prestato da cittadini italiani o appartenenti all'Unione europea all'estero nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile al servizio prestato nella posizione funzionale corrispondente nelle aziende speciali unità sanitarie locali, è riconosciuto agli effetti economici con le modalità e le condizioni disciplinate dall'accordo provinciale per il personale del servizio sanitario provinciale.

Art. 27 (Servizi di medicina trasfusionale)

(1) Nel comprensorio sanitario di Bolzano è istituito il Servizio aziendale di immunoematologia e trasfusionale, che espleta i compiti previsti dall'articolo 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

(2) In considerazione della particolare conformazione orografica del territorio provinciale e dei vincoli rappresentati dalla viabilità locale, nei Comprensori sanitari di Bressanone, Brunico e Merano vengono istituiti Servizi di medicina trasfusionale, aggregati ai rispettivi laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche. Detti Servizi, oltre ad espletare i compiti di cui al comma 3, eseguono direttamente anche i compiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 9, e all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1, 3, 6, 9, 10 e 11, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, ferma restando la loro dipendenza, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, dal Servizio aziendale di immunoematologia e trasfusionale. I Servizi di medicina trasfusionale svolgono detti compiti anche nei confronti di pazienti ricoverati in altri ospedali dello stesso comprensorio sanitario.

(3) Negli Ospedali di Vipiteno, San Candido e Silandro sono istituite unità di raccolta con frigoemoteca, che espletano i compiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 5 e 8, all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 2, 4, 5 e 7, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Dette unità sono poste sotto la direzione tecnica ed organizzativa del Servizio aziendale di immunoematologia e trasfusionale. 18)

18)
L'art. 27 è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 28   19)

19)
Integra la L.P. 28 ottobre 1994, n. 10.

Art. 29-30.   20)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

20)
Omissis.
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