Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 5 al B.U. 27 giugno 1995, n. 30.
(1) Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate, disposte in attuazione del comma 3 dell'articolo 4 della L.P. n. 4/1987, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel libro fondiario dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994.