Pubblicata nel B.U. 4 maggio 1993, n. 20.
(1) Nel caso di gestione diretta di iniziative da parte degli uffici provinciali, ove siano previste quote di partecipazione, può essere autorizzata l'accensione di appositi conti presso la competente Tesoreria.
(2) I prelevamenti e l'utilizzo delle somme versate sui conti di cui al precedente comma sono disposti dai direttori dei competenti Uffici provinciali. Gli interessi attivi maturati sui conti suddetti vengono introitati nel bilancio della Provincia alla scadenza di ciascun esercizio finanziario.
(3) Al termine di ogni esercizio finanziario i competenti direttori d'Ufficio presentano il rendiconto della gestione delle somme predette e, previo controllo dell'Ufficio vigilanza finanziaria, lo sottopongono alla Giunta provinciale per l'approvazione.