(1) Con la data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 10 agosto 1988, n. 29, fatta salva la sua applicazione limitatamente alle domande già ammesse ai contributi previsti dalla medesima.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.