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In vigore al: 21/11/2014

d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)
Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.

Art. 13 (Responsabilità tecnica, contabile e amministrativa)    

(1)  Ogni decreto o altro provvedimento assessorile, sottoposto alla firma dell'assessore provinciale competente in materia, deve essere vistato, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal direttore dell'ufficio responsabile per l'elaborazione finale dell'atto e, quando vi sia impegno di spesa, dal direttore dell'ufficio contabilità, nonché dal direttore di ripartizione, sotto il profilo della legittimità.

(2)  Ogni proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta provinciale deve essere vistata, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal direttore dell'ufficio responsabile per l'elaborazione finale della proposta stessa e, quando vi sia impegno di spesa, dal direttore dell'ufficio contabilità, nonché dal direttore di ripartizione competente, sotto il profilo della legittimità.

(3)  La delega di funzioni amministrative comporta per il delegato la responsabilità per quanto attiene alla regolarità tecnica, contabile o alla legittimità del provvedimento.

(4)  I dipendenti provinciali che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie, rispondono della regolarità tecnica e contabile delle rispettive operazioni, nel rispetto del grado di responsabilità connesso al profilo professionale di appartenenza.

(5)  I funzionari provinciali rispondono in via amministrativa e contabile dei visti e dei pareri di cui ai commi 1 e 2. Qualora i provvedimenti siano adottati in mancanza dei visti o in difformità dei pareri di cui ai commi 1 e 2, l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile fa carico agli organi decidenti.

(6)  Il direttore di struttura organizzativa provinciale competente ad emettere il provvedimento finale, risponde in via amministrativa e contabile del provvedimento stesso, unitamente ai funzionari responsabili del procedimento, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

(7)  Il direttore dell'ufficio competente per la fase finale del provvedimento è responsabile, in via amministrativa e contabile, degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni della Giunta provinciale e dei provvedimenti assessorili, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

(8)  Della regolarità tecnica e contabile e della legittimità degli atti di competenza di organi o strutture organizzative diversi dalla Giunta e dagli assessori provinciali, dalle ripartizioni, e dagli uffici, rispondono i corrispondenti organi o funzionari preposti alle strutture stesse.

(9)  Nei casi previsti di avocazione del procedimento, l'organo che adotta il provvedimento ne risponde direttamente in via amministrativa e contabile.

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