(1) L'ufficio provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione o della elaborazione del provvedimento finale e della sua esecuzione, salvo quanto disposto nell'articolo 11.
(2) Qualora l'istruttoria attenga alla competenza di più uffici di una medesima ripartizione, il direttore di quest'ultima assegna la responsabilità dell'affare all'ufficio tenuto ad espletare i maggiori incombenti istruttori o ad elaborare la proposta del provvedimento finale.