Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1992, n. 52.
(1) Per favorire la funzionalità e la partecipazione della popolazione nella gestione dei servizi sociali gli enti gestori di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, istituiscono in ogni distretto un comitato di distretto con compiti consultivi, di coordinamento e decisionali concernenti la gestione dei servizi nel distretto. La composizione, i compiti ed il funzionamento del comitato sono disciplinati dall'ente gestore con regolamento interno. La composizione tiene conto della necessità di rappresentare gli interessi connessi all'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, educativi, formativi, scolastici e lavorativi.