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In vigore al: 21/11/2014

g) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 401)
Ordinamento della formazione professionale

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1992, n. 48.

Art. 6 (Commissione provinciale per la formazione professionale)

(1)  Ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, viene istituita nell'ambito della Commissione provinciale per l'impiego una sottocommissione, denominata Commissione provinciale per la formazione professionale.

(2)  La Commissione provinciale per l'impiego definisce la composizione e le modalità di lavoro della sottocommissione del comma 1; di diritto fanno parte di questa commissione:

  1. gli assessori provinciali aventi competenza in materia di apprendistato e di formazione professionale, di cui uno con funzioni di presidente;
  2. i direttori delle ripartizioni provinciali competenti in materia di formazione professionale e di apprendistato.

(3)  La commissione provinciale per la formazione professionale adempie alle funzioni attribuitele da leggi e regolamenti, ed esprime parere in merito:

  1. al coordinamento delle azioni in materia di formazione professionale realizzate nell'ambito della provincia;
  2. ai piani pluriennali ed ai programmi operativi delle attività di formazione di cui all'articolo 3;
  3. alle questioni inerenti alla formazione professionale, che la Giunta provinciale sottopone al suo esame;
  4. alla concessione di provvidenze di assistenza professionale di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.

(4)  Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

(5)  Ai componenti della commissione è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

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