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In vigore al: 21/11/2014

g) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 401)
Ordinamento della formazione professionale

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1992, n. 48.

Art. 2 (Sistemi formativi)         delibera sentenza

(1)  La Provincia può attuare le seguenti tipologie formative di breve durata, annuali, pluriennali o a cicli modulari:

  1. azioni di formazione e di orientamento al lavoro:
    1. formazione successiva al titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale, del diploma professionale e della specializzazione. Nell'ambito di questa formazione può essere assolto anche l'obbligo di istruzione stabilito dalle norme statali. I rispettivi anni formativi consentono l'acquisizione dei saperi e delle competenze definite a livello statale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. In questa fase della formazione si applicano didattiche incentrate anche sull'apprendimento in contesti operativi. L'istruzione obbligatoria può essere assolta, in conformità alle norme statali, anche sotto forma di apprendistato; 3)
    2. formazione attraverso corsi annuali di preparazione all'esame di stato utile ai fini dell'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica per coloro che sono in possesso di un diploma professionale; 4)
    3. formazione integrativa alla scuola statale;
    4. formazione di qualificazione e di raccordo scolastico;
    5. azioni di transizione al lavoro;
    6. formazione successiva al conseguimento del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo universitario;
    7. formazione superiore di secondo livello volta al conseguimento di diplomi previsti per specifiche aree professionali, ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria. 5)
  2. azioni di formazione sul lavoro; 6)
    1. formazione prevista negli accordi contrattuali di lavoro;
    2. aggiornamento e specializzazione;
    3. perfezionamento;
    4. riqualificazione e riconversione professionale;
  3. corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
  4. azioni di formazione e di cooperazione con l'impresa.

(2)  A sostegno del sistema formativo, la Provincia promuove attività di assistenza tecnica, visite di istruzione e periodi di formazione-lavoro in azienda, manifestazioni competitive ed espositive, nonché iniziative di studio, di ricerca e di documentazione, ivi compresi i convegni, i concorsi di idee, i progetti, i seminari, le conferenze e le pubblicazioni, nonché adeguati servizi di mensa, di convitto ed ogni altra attività idonea a favorire la socializzazione.

(3)  Per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, la Giunta provinciale può autorizzare la stipulazione di convenzioni non privati, enti pubblici o istituti, università e centri di ricerca.

(4)  Nell'ipotesi dell'adempimento dell'obbligo scolastico di cui al comma 1, lettera a), punto 6) le scuole professionali garantiscono l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori ed assicurano comunque il rispetto degli obiettivi formativi definiti dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30. Al termine della scuola di base di cui all'articolo 3 della legge 10 febbraio 2000, n. 30, gli studenti ovvero i loro rappresentanti legali decidono se continuare gli studi, fino all'esaurimento dell'obbligo scolastico, nella scuola secondaria superiore oppure presso una delle scuole professionali della Provincia.7) 

(5)  Ai fini del sostegno e dell'integrazione delle allieve/degli allievi e delle apprendiste portatrici di handicap/degli apprendisti portatori di handicap la Giunta provinciale provvede ad assegnare alla formazione professionale del personale, tenendo conto del fabbisogno effettivo.8) 

massimeDelibera N. 335 del 06.02.2006 - Nuovo orientamento delle scuole professionali di economia domestica e introduzione del 4° anno scolastico
massimeDelibera N. 799 del 11.03.2002 - Determinazione dei corrispettivi per vitto e alloggio nelle scuole professionali provinciali e nei confitti annessi
3)
L'art. 2, comma 1, lettera a), punto 1), è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
4)
L'art. 2, comma 2, lettera a), punto 2), è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
5)
La lettera a) dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
6)
Il testo italiano della lettera b) dell'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 14, comma 2, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
7)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 40 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.
8)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 14, comma 3, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
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