(1) I corsi finalizzati al conseguimento di una qualifica, specializzazione o abilitazione professionale si concludono con l'esame di diploma.
(2) All'esame di diploma sono ammessi tutti gli allievi che hanno frequentato regolarmente e concluso con esito positivo il corso. All'esame di diploma sono ammessi altresì privatisti in possesso dei requisiti specifici di ammissione ai diversi corsi. I privatisti devono, di norma, sostenere un esame scritto, orale e/o pratico in tutte le materie oggetto del programma didattico. La commissione esaminatrice può disporre, su domanda del candidato privatista, l'esonero parziale o totale dell'esame di ammissione, qualora esso sia in possesso di diploma o di attestato di qualifica per indirizzo corrispondente o similare.
(3) Un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale, e composta da tre rappresentanti rispettivamente della sovrintendenza e delle intendenze scolastiche, e da tre rappresentanti degli ispettorati della formazione professionale in lingua italiana, tedesca e ladina, effettua le necessarie verifiche ed individua i percorsi formativi che tra di loro possono considerarsi sostanzialmente corrispondenti.
(4) Le prove di esame di diploma sono sostenute innanzi a commissioni esaminatrici nominate con decreto dell'assessore provinciale competente in materia e composte:
- dal direttore della scuola, o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- da tutti gli insegnanti delle materie oggetto d'esame;
- da un esperto designato dal sovrintendente, rispettivamente dagli intendenti scolastici;
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(5) La commissione d'esame è validamente costituita con la presenza di almeno quattro quinti dei suoi componenti.
(6) È fatta salva ogni diversa composizione di commissione esaminatrice prevista da leggi speciali.
(7) Ai candidati che abbiano superato le prove d'esame con un punteggio complessivo non inferiore a sei decimi viene rilasciato apposito diploma. La qualifica o la specializzazione conseguita, con il superamento dell'esame, viene annotata nel libretto personale di lavoro; nello stesso libretto può essere annotata, a scopo documentativo, la partecipazione a qualsiasi altra azione formativa.