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In vigore al: 21/11/2014

g) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 401)
Ordinamento della formazione professionale

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1992, n. 48.

Art. 10 (Esame di diploma)    

(1)  I corsi finalizzati al conseguimento di una qualifica, specializzazione o abilitazione professionale si concludono con l'esame di diploma.

(2)  All'esame di diploma sono ammessi tutti gli allievi che hanno frequentato regolarmente e concluso con esito positivo il corso. All'esame di diploma sono ammessi altresì privatisti in possesso dei requisiti specifici di ammissione ai diversi corsi. I privatisti devono, di norma, sostenere un esame scritto, orale e/o pratico in tutte le materie oggetto del programma didattico. La commissione esaminatrice può disporre, su domanda del candidato privatista, l'esonero parziale o totale dell'esame di ammissione, qualora esso sia in possesso di diploma o di attestato di qualifica per indirizzo corrispondente o similare.

(3)  Un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale, e composta da tre rappresentanti rispettivamente della sovrintendenza e delle intendenze scolastiche, e da tre rappresentanti degli ispettorati della formazione professionale in lingua italiana, tedesca e ladina, effettua le necessarie verifiche ed individua i percorsi formativi che tra di loro possono considerarsi sostanzialmente corrispondenti.

(4)  Le prove di esame di diploma sono sostenute innanzi a commissioni esaminatrici nominate con decreto dell'assessore provinciale competente in materia e composte:

  1. dal direttore della scuola, o suo sostituto, con funzioni di presidente;
  2. da tutti gli insegnanti delle materie oggetto d'esame;
  3. da un esperto designato dal sovrintendente, rispettivamente dagli intendenti scolastici;
  4. 19)

(5)  La commissione d'esame è validamente costituita con la presenza di almeno quattro quinti dei suoi componenti.

(6)  È fatta salva ogni diversa composizione di commissione esaminatrice prevista da leggi speciali.

(7)  Ai candidati che abbiano superato le prove d'esame con un punteggio complessivo non inferiore a sei decimi viene rilasciato apposito diploma. La qualifica o la specializzazione conseguita, con il superamento dell'esame, viene annotata nel libretto personale di lavoro; nello stesso libretto può essere annotata, a scopo documentativo, la partecipazione a qualsiasi altra azione formativa.

19)
La lettera d) è stata abrogata dall'art. 47 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
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