(1) I programmi didattici dei corsi possono prevedere, quali elementi integranti, periodi di formazione lavoro in aziende ubicate nel territorio provinciale, nazionale od estero, nel rispetto della vigente normativa:
(2) Scopo di tali periodi di formazione-lavoro è l'acquisizione, da parte degli allievi, di esperienze pratiche nell'ambiente produttivo e del loro avvicinamento progressivo al mondo del lavoro. Inoltre i periodi di formazione-lavoro dovrebbero anche favorire il miglioramento della conoscenza delle lingue.
(3) La Giunta provinciale può autorizzare la stipulazione di apposite convenzioni con aziende pubbliche o private per assicurare la disponibilità di un congruo numero di posti per gli allievi in formazione.
(4) Le scuole professionali possono prevedere a favore dei propri allievi brevi tirocini in azienda già a partire dal primo anno formativo. Tali tirocini sono parte integrante della formazione scolastica e non danno luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro, nè a diritti, richieste e obblighi contrattuali e previdenziali.18)