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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 381)
Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale

1)

Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1992, n. 45.

Art. 1

(1) Sui progetti preliminari ed esecutivi di opere da eseguire da enti pubblici di importo complessivo superiore a 2.500.000 euro deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo ed economico del Comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici. 2)

(2) Sui progetti di opere da eseguire da parte di privati per un importo complessivo superiore a 500.000 euro, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi o altri benefici economici, deve essere acquisito il parere tecnico-amministrativo ed economico del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici nei casi previsti dalle corrispondenti norme di finanziamento. 2)

(3)  3)

(4) Il parere tecnico, amministrativo ed economico sostituisce ad ogni effetto ogni altro parere di competenza di qualsiasi altro organo provinciale consultivo, prescritto dalla vigente normativa ai fini della realizzazione del progetto, ad eccezione dei pareri previsti dalle legge provinciali in materia di ordinaria valutazione dell'impatto ambientale 4)

(5) Nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici, l'autorizzazione, l'approvazione, il nulla osta, il permesso o altro atto di assenso comunque denominato da parte di altri organi provinciali, essi si intendono favorevolmente emessi, qualora i loro rappresentanti in seno al comitato stesso non abbiano espresso il loro motivato dissenso.

(6) Nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del comitato tecnico provinciale, l'esame o l'approvazione a particolari fini di un determinato organo consultivo o di un ufficio della Provincia, l'esame e l'approvazione si intendono concessi ove il rappresentante dell'organo o dell'ufficio abbia partecipato all'adunanza del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

(7) Per i progetti delle opere assoggettate alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale il parere del competente organo consultivo in materia di lavori pubblici si limita a considerare gli aspetti della statica, quelli amministrativi ed economici.

(8) Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative del progetto, che siano contenute entro il limite del quinto del progetto approvato, e tali da non mutare essenzialmente la natura delle opere.

(9) Non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetti di stralcio di un progetto esecutivo già approvato.

(10) Non occorre un nuovo parere per i progetti già approvati i cui preventivi vengono aggiornati ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

(11) I progetti esecutivi da sottoporre all'esame del competente organo consultivo per il parere tecnicoamministrativo ed economico devono essere già corredati dei prescritti pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta, fermo restando quanto disposto ai commi 4, 5 e 6.

(12) L'amministrazione provinciale può sottoporre all'esame del comitato tecnico provinciale studi, problemi e quesiti, connessi con la progettazione, esecuzione e contabilizzazione di lavori pubblici.

2)

I commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'art. 24 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

3)

Abrogato dall'art. 77 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

4)

Il comma 4 è stato stati sostituito dall'art. 77 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Art. 2

(1) È costituito presso l'amministrazione provinciale il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici, composto dai seguenti membri effettivi:

  • a)  dall' assessore provinciale competente in materia con funzioni di presidente;
  • b)  dal direttore della ripartizione competente per l' edilizia della Provincia;
  • c)  dal direttore della ripartizione competente per costruzione di strade ed impiantistica della Provincia;
  • d)  dal direttore della ripartizione competente per amministrazione lavori pubblici della Provincia;
  • e)  da un architetto o ingegnere designato dall' assessore provinciale competente in materia di tutela del paesaggio;
  • f)  da un geologo scelto nell' ambito di una terna di nominativi designata dal rispettivo ordine professionale;
  • g)  da un esperto in materia di prevenzione incendi designato dall' assessore provinciale competente;
  • h)  da un ingegnere libero professionista, scelto nell' ambito di una terna di nominativi designata dal rispettivo ordine professionale;
  • i)  da un architetto libero professionista, scelto nell' ambito di una terna di nominativi designata dal rispettivo ordine professionale.

(2) Per l'esame dei progetti attinenti alle strutture sanitarie e socio-assistenziali, il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici è integrato:

  • a)  dal direttore della Ripartizione provinciale sanità;
  • b)  dal direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale;
  • c)  da un medico designato dall' assessore provinciale competente in materia di sanità. 5)

(3) Per l'esame dei progetti concernenti acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque e impianti per lo smaltimento dei rifiuti, il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici è integrato dal direttore della ripartizione competente per ambiente e tutela del lavoro della Provincia.

(4) Per l'esame dei progetti attinenti alle strutture scolastiche ed ai convitti studenteschi il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici è integrato:

  • a)  da un esperto designato dall' assessore provinciale competente in materia di istruzione pubblica in lingua tedesca e ladina;
  • b)  da un esperto designato dall' assessore provinciale competente in materia di istruzione pubblica in lingua italiana.

(5) Per l'esame dei progetti di opere per locali di pubblico spettacolo il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici è integrato dal direttore dell'ufficio provinciale competente per locali di pubblico spettacolo.

(6) Per l'esame di progetti di impianti sportivi il comitato tecnico provinciale è integrato da un esperto di costruzione di impianti sportivi designato dall'assessore competente in materia.

5)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.

Art. 3

(1) Il comitato tecnico provinciale è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata delle legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa.

(2) I membri effettivi sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dal loro vicario o sostituto. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il membro effettivo può delegare un altro sostituto qualificato. 6)

(3) Il comitato può avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza, che possono altresì partecipare alle sue adunanze per fornire chiarimenti e delucidazioni che richiedano specifica specializzazione.

(4) La composizione del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistente in provincia quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, deve essere in ogni caso garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. 7)

(5)  8)

(6) Ai componenti del comitato è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa.

(7) Le adunanze del comitato tecnico provinciale sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. I membri di cui alle lettere a), b), c), d) e g) del comma 1 dell'articolo 2 devono essere comunque presenti. Per l'esame dei progetti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 è prescritta la presenza di almeno un membro aggiunto. I pareri del comitato tecnico sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

(8) Il parere di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 deve essere espresso nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli allegati progettuali completi e il parere di cui alla lettera c) nel termine di 90 giorni. Decorsi tali termini il parere si intende emesso in senso positivo.

6)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 77 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

7)

Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.

8)

Abrogato dall'art. 84 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Art. 4

(1) Le disposizioni della legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26, modificata dall'articolo 6 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, e dall'articolo 8 della legge provinciale 5 agosto 1983, n. 29, si applicano anche agli enti soggetti alla vigilanza e tutela della Giunta provinciale.

(2) Sono abrogati l'articolo 11 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 5 agosto 1983, n. 29, ed i commi 1, 2, 3, e 6 dell'articolo 7 della L.P. n. 26/1976, modificato dall'articolo 8 della L.P. n. 29/1983.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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