(1) Le funzioni amministrative attinenti alla progettazione, alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla manutenzione, alla gestione e all'arredamento degli edifici scolastici e relative pertinenze, destinati a sedi di scuole materne, di scuole elementari e di istituti di istruzione secondaria di primo grado sono esercitate, nell'ambito del rispettivo territorio, dai comuni, singoli o consorziati, della provincia di Bolzano, mentre quelle concernenti tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, compresi i conservatori di musica, sono esercitate dalla Provincia autonoma di Bolzano.
(2) L'esecuzione dei lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di edifici destinati ad uso comune di più scuole ed istituti di diverso ordine e grado, può essere assunta anche per intero da uno degli enti obbligati, Provincia o comune o un consorzio di comuni, sulla base di una convenzione che definisce le quote di proprietà e gli oneri rispettivi.