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In vigore al: 21/11/2014

k) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 361)
Riordinamento dello stato giuridico del personale

1)
Pubblicata nel B.U. 27 ottobre 1992, n. 44.

Art. 12)

2)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

CAPO I
Inquadramento funzionale

Art. 2-32)

2)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

CAPO II
Mobilità

Art. 4-72)

2)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

CAPO III
Norme transitorie per il primo inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali

Art. 8-112)

2)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

CAPO IV
Disposizioni varie

Art. 12 (Festività e riposo settimanale)

(1) Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica.

(2) Il personale, inoltre, non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi dalla normativa statale. Sono considerati festivi anche il lunedì di Pentecoste e, limitatamente alle ore pomeridiane, il Giovedi grasso e l'ultimo giorno di carnevale, il Venerdì santo, la vigilia di Natale e l'ultimo giorno dell'anno.

(3) Per servizi speciali e per particolari esigenze di servizio l'ente di appartenenza può articolare l'orario di servizio anche in turni di servizio nei giorni festivi, salvo il diritto al giorno di riposo settimanale.

Art. 13 (Esodo personale femminile e interpretazione autentica)

(1) con decorrenza dal 1° gennaio 1993 le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, continuano a trovare applicazione limitatamente al personale femminile che alla data del 31 dicembre 1992 abbia maturato i requisiti di cui al comma 1 del citato articolo 53.

(2) Il personale collocato in aspettativa senza assegni per effetto del comma 1 può chiedere l'interruzione dell'aspettativa di cui al citato articolo 53. L'assunzione del servizio è subordinata alla vacanza del posto.

(3)3)

(4) Il comma 4 del citato articolo 53 è inteso nel senso che in caso di conglobamento di una parte dell'indennità integrativa speciale, il relativo importo è portato in detrazione dell'indennità integrativa speciale spettante ai sensi del comma medesimo. Il presente comma trova applicazione anche per il conglobamento previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.4)

3)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
4)
Vedi la nota all'art. 53 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4

Art. 142)

2)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 15 (Liquidazione competenze stipendiali)

(1) In caso di urgenti assunzioni, a qualsiasi titolo disposte, per garantire la continuità dei servizi indispensabili la ripartizione competente per l'amministrazione del personale provinciale è autorizzata a liquidare in via provvisoria le competenze fisse ed accessorie spettanti al personale appena emanati i relativi provvedimenti di assunzione.

(2) La Provincia può anticipare, salvo successivo rimborso, al proprio personale comandato presso altri enti gli emolumenti fissi, continuativi ed accessori.

Art. 16 (Assunzione di obiettori di coscienza)

(1) Gli obiettori di coscienza non possono essere assunti in profili professionali che comportino l'espletamento di funzioni di agente di pubblica sicurezza.

Art. 17 (Cessione di parte dello stipendio)  delibera sentenza

(1) Il personale provinciale può cedere quote delle sue retribuzioni, nel limite di un quinto delle stesse, valutato al netto delle ritenute, unicamente a fronte di prestiti contratti con le casse pensioni amministrate dal Ministero del Tesoro o con altri istituti previdenziali, cui il personale provinciale risulta iscritto, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla relativa normativa.

(2) Rimangono in atto, fino ad esaurimento, le cessioni stipendiali perfezionate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 567 del 22.12.1997 - Personale provinciale - cessione volontaria di quote di stipendio - improponibilità di questione di legittimità costituzionale

Art. 18 (Integrazione pensione per il personale dirigente e coordinatore)

(1) L'integrazione di pensione prevista all'articolo 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, in favore del personale dirigente e coordinatore cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10è aumentata, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, nella misura corrispondente all'indice nazionale dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al periodo di spettanza della relativa integrazione fino ad ottobre 1992, accertato dall'istituto nazionale di statistica.

(2) L'integrazione di cui al comma 1° è aumentata, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ogni anno sulla base dell'indice ivi indicato relativo al precedente periodo annuale ottobre-ottobre.

(3) L'indennità di dirigenza già percepita ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, dal personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è trasformata, con decorrenza dalla data medesima, in assegno personale nella misura maturata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge medesima.

(4) Le disposizioni dell'articolo 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e del comma 1 del presente articolo si applicano anche al personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27, senza aver potuto fruire dell'integrazione di pensione.

Art. 19 (Delega delle funzioni del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e trasferimento del personale all' USL Centro-Sud)

(1) Le funzioni svolte dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, sono delegate all'unità sanitaria locale Centro-Sud ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, e gestite dalla medesima come servizio multizonale nell'ambito dell'area funzionale ed organizzativa del servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

(2) Ai fini del comma 1 il personale provinciale in servizio presso il laboratorio viene trasferito all'unità sanitaria locale Centro-Sud.

(3) I tempi e le modalità di passaggio delle funzioni delegate, le modalità tecnico-organizzative ed il contingente di personale necessario per l'espletamento del relativo servizio vengono stabiliti dalla Giunta provinciale.

(4) La tabella c), allegata alla legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, modificata dall'articolo 3 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 3, e dell'articolo 5 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, nonché la tabella 2 d) dell'allegato 2 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, sono soppresse.

(5) I posti trasferiti all'unità sanitaria locale Centro-Sud per la dotazione della pianta organica del personale per il servizio multizonale del laboratorio di igiene e profilassi sono determinati dell'allegato 3 della presente legge. Il ruolo generale di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11è ridotto di 1 posto nella sesta, di 5 posti nella quarta e di 1 posto nella terza qualifica funzionale.

(6) Al personale in servizio presso il laboratorio è data facoltà di optare per la permanenza presso la Provincia entro sessanta giorni dalla data della deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 3. L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo pensionabile in godimento, escluse le eventuali indennità collegate con l'espletamento di determinate funzioni.

(7) Il personale non trasferito viene gestito come personale in soprannumero del laboratorio. Ad esso vengono estese, nel rispetto di quanto disposto al comma 6, le norme sul trattamento giuridico ed economico del personale del ruolo generale.

Art. 20 (Assunzione dell'amministrazione del personale degli enti dipendenti dalla Provincia)

(1) Al fine di razionalizzare al massimo l'amministrazione del personale, quello in servizio presso gli enti dipendenti dalla Provincia può essere trasferito, anche per categorie, previa intesa con gli enti interessati, alla Provincia medesima ed è messo a disposizione degli enti stessi.

(2) Con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima, si istituisce e si modifica il ruolo speciale del personale degli enti dipendenti dalla Provincia, compresa la relativa dotazione organica. Detto ruolo è aggiunto quale allegato n. 4 alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11.

Art. 21-225)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

5)
Omissis.

Allegati 1-25)

5)
Omissis.

Allegato 3

  1. Dirigente sanitario unità
  2. Coadiutore sanitario unità
  3. Assistente medico unità
  4. Biologo dirigente unità
  5. Biologo coadiutore unità
  6. Biologo collaboratore unità
  7. Operatore professionale coordinatore
  1. Operatore professionale collaboratore
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