(1) Al fine di razionalizzare al massimo l'amministrazione del personale, quello in servizio presso gli enti dipendenti dalla Provincia può essere trasferito, anche per categorie, previa intesa con gli enti interessati, alla Provincia medesima ed è messo a disposizione degli enti stessi.
(2) Con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima, si istituisce e si modifica il ruolo speciale del personale degli enti dipendenti dalla Provincia, compresa la relativa dotazione organica. Detto ruolo è aggiunto quale allegato n. 4 alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11.