(1) L'integrazione di pensione prevista all'articolo 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, in favore del personale dirigente e coordinatore cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10è aumentata, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, nella misura corrispondente all'indice nazionale dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al periodo di spettanza della relativa integrazione fino ad ottobre 1992, accertato dall'istituto nazionale di statistica.
(2) L'integrazione di cui al comma 1° è aumentata, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ogni anno sulla base dell'indice ivi indicato relativo al precedente periodo annuale ottobre-ottobre.
(3) L'indennità di dirigenza già percepita ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, dal personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è trasformata, con decorrenza dalla data medesima, in assegno personale nella misura maturata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge medesima.
(4) Le disposizioni dell'articolo 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e del comma 1 del presente articolo si applicano anche al personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27, senza aver potuto fruire dell'integrazione di pensione.