(1) È istituito il comitato elaborazione elettronica dei dati (E.D.P.) per i servizi sanitari e sociali, composto da:
(2) Funge da segretario un impiegato della ripartizione VIII di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
(3) Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta provinciale; esso permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
(4) Ai membri del comitato sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi ed il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale.
(5) Il comitato, tramite il suo presidente, può avvalersi della consulenza e della collaborazione di esperti in materia esterni secondo le relative norme provinciali.