In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

b) LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1992, n. 201)
Riassetto finanziario di imprese funiviarie

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1)

Pubblicata nel B.U. 7 luglio 1992, n. 28.

Art. 2

(1) Per l'applicazione della presente legge sono utilizzati gli stanziamenti del bilancio provinciale destinati all'attuazione della legge provinciale n. 9/ 1991.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.