In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

b) LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1992, n. 201)
Riassetto finanziario di imprese funiviarie

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 7 luglio 1992, n. 28.

Art. 1

(1) Ai fini del riassetto finanziario di imprese che gestiscono in zone non ad alta vocazione turistica impianti a fune in servizio pubblico, la Giunta provinciale può intervenire mediante la concessione di mutui agevolati al tasso minimo del cinque per cento - esclusi gli oneri accessori e le eventuali spese - e della durata massima di sei anni, compreso il periodo di preammortamento; l'ammontare del mutuo non può eccedere l'indebitamento complessivo del richiedente. 2)

(2) Per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 la Provincia mette a disposizione di istituti di credito appositi fondi per la cui gestione si applica quanto disposto dalla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9.

(3) I criteri applicativi, le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2)

Vedi l'art. 24 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18:

Art. 24 (Provvidenze a favore di imprese funiviarie in difficoltà)

(1) Limitatamente ai mutui concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 20, già in fase di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, qualora l'impresa funiviaria mutuataria non sia in grado, per documentate difficoltà sopravvenute, di far fronte al pagamento delle rate, la Giunta provinciale può elevare la durata massima del mutuo a sette anni e ridurre il tasso minimo fino al quattro per cento, esclusi gli oneri accessori e le eventuali spese.