Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1992, n. 27.
(1) Tutti i recipienti a pressione esonerabili secondo le vigenti norme, inseriti negli impianti di riscaldamento, sono esonerati dalle verifiche periodiche, qualora la ditta installatrice o il collaudatore dell'impianto certifichi nel verbale di collaudo che gli stessi sono correttamente calcolati e installati nell'impianto.
(2) I recipienti a pressione, non esonerabili dalle verifiche periodiche secondo le norme vigenti, inseriti negli impianti di riscaldamento, devono essere notificati all'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi, a cura della ditta installatrice. Il collaudatore deve registrare nel verbale di collaudo l'avvenuta notifica.