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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 181)
Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1992, n. 27.

Art. 7 (Conduzione degli impianti e degli stabilimenti)

(1) Il proprietario o conduttore dell'edificio o dell'impianto deve assicurare una regolare ed idonea manutenzione al fine di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di sicurezza e regolarità di funzionamento.

(2) Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, vengono individuati gli impianti, la cui manutenzione deve essere eseguita mediante verifiche periodiche da parte di personale qualificato. Su apposito libretto di manutenzione vengono annotate le anomalie o i difetti riscontrati e tutte le riparazioni o sostituzioni effettuate, escluse quelle di materiale di facile consumo, ogni annotazione deve recare la data, la firma ed i dati di identificazione di chi ha eseguito la verifica.