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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 181)
Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1992, n. 27.

Art. 3 (Concessione edilizia)  delibera sentenza

(1) I progetti prescritti per le nuove costruzioni e per l'ampliamento, la ristrutturazione, nonché il risanamento di edifici esistenti devono essere conformi alle norme tecniche vigenti nelle materie indicate all'articolo 1.

(2) Ad integrazione della domanda di concessione edilizia per nuovo impianto o costruzione, o per modifiche di impianti esistenti, ove prescritto dalle norme vigenti, vanno presentati agli uffici comunali competenti, prima dell'inizio dei lavori di costruzione o installazione:

  1. il progetto e la relazione tecnica relativi alle misure di prevenzione incendi;
  2. il progetto e la relazione tecnica dell'impianto termico, relativamente alle misure di sicurezza, alle misure per la tutela contro l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, nonché alle misure per il contenimento del consumo energetico.

(3) Il progetto e la relazione tecnica di cui al comma 2 devono essere redatti in conformità alle disposizioni fissate con regolamento di esecuzione.

(4) La presentazione del progetto e della relazione tecnica di cui al comma 2 produce gli stessi effetti della domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi e della domanda di autorizzazione all'installazione d'impianti termici.

(5) La concessione edilizia viene integrata con l'annotazione della presentazione delle documentazioni relative alla prevenzione incendi ed agli impianti termici, se prescritte, ed autorizza il richiedente ad eseguire tutte le costruzioni e impianti in essa indicati.

(6) Per gli interventi da effettuarsi sugli edifici o agli impianti, per i quali non sia prescritta la concessione edilizia, compresi gli interventi di adattamento dell'edificio alle norme vigenti nelle materie indicate all'articolo 1, la conformità alle norme tecniche dell'intervento previsto è attestata da un tecnico iscritto al relativo collegio od ordine professionale. Tale attestazione deve essere depositata, assieme al progetto, ove prescritto, prima dell'inizio dei lavori, presso il comune competente, il quale certifica l'avvenuto deposito.

(7) Il progettista e il committente, ciascuno limitatamente al proprio ambito di competenza, sono direttamente responsabili della corretta applicazione delle norme di prevenzione incendi e delle norme relative agli impianti termici.

(8) Il sindaco può in ogni momento chiedere la consulenza tecnica e l'esecuzione di controlli all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi o ai competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente, qualora trattasi di problemi connessi con la tutela da inquinamenti. L'ufficio interessato riferisce mediante relazione tecnica al sindaco. Le determinazioni dell'ufficio hanno carattere vincolante. Il sindaco può in ogni momento chiamare a partecipare alle sedute della commissione edilizia esperti riconosciuti nel settore della prevenzione incendi, nonché degli impianti termici.

(9) Il comune invia tempestivamente all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi l'ordine del giorno della commissione edilizia comunale, se in esso sono trattati progetti per edifici o impianti di cui al comma 2.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 234 del 28.07.1999 - Edilizia e urbanistica - destinazione d'uso - residence - trasformazione in condominio - prevenzione incendi - è applicabile la normativa tecnica prescritta per il residence