(1) Le ripartizioni o strutture equiparate e gli uffici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la denominazione ed i compiti stabiliti dalla L.P. n. 11/1981, e successive modifiche ed integrazioni, fino a quando non sarà provveduto al riordino degli uffici, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge. Il riordino può essere disposto anche gradualmente e deve essere concluso entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge.