(1) I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, anche in rapporto di reggenza o di sostituzione da almeno sessanta giorni consecutivi, ad una direzione generale, di ripartizione o ad una struttura equiparata, ed il capo gabinetto del Presidente della giunta provinciale sono iscritti d'ufficio nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti.
(2) In prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale può coprire fino ad un terzo delle direzioni di dipartimento e di ripartizione rimaste vacanti, applicato l'articolo 26, comma 6, conferendo i relativi incarichi di direzione a dipendenti che esercitano le mansioni di direttore d'ufficio o di segretario particolare di un componente di Giunta ovvero del Presidente del consiglio provinciale, e siano in possesso di diploma di laurea. Le direzioni relative sono indicate nel primo bando che sarà indetto per la copertura di posti vacanti dell'albo degli aspiranti dirigenti.
(3) I dirigenti nominati ai sensi del comma 2 sono iscritti d'ufficio nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti.
(4) Alla sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono altresì iscritti d'ufficio i dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore ad esaurimento ex-articolo 51 della L.P. n. 11/1981.
(5) In sede di iscrizione nell'albo a norma dei precedenti commi non viene attribuito il beneficio di cui all'articolo 16, comma 6.
(6) I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, anche in rapporto di reggenza o di sostituzione da almeno sessanta giorni consecutivi, ad un ufficio ed i dipendenti che esplicano le mansioni di segretario particolare di un componente di Giunta ovvero del Presidente del consiglio provinciale, e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17, comma 2, sono iscritti d'ufficio nella sezione B dell'albo degli aspiranti dirigenti.